Continuazione esecutiva esclusa senza programmazione unitaria dei reati (Cass. pen. Sez. I n. 34289 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede, non diversamente che nel processo di cognizione, un’accertata verifica di concreti indicatori, tra cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta e la sistematicità delle abitudini di vita. Non è sufficiente valorizzare taluno di tali indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. È manifestamente illogica la motivazione che desume la programmazione unitaria dalla sola spinta a delinquere, tanto più se di natura genericamente economica, non potendosi confondere il movente-scopo con la tendenza stabilmente operante a risolvere i problemi esistenziali commettendo reati. Il certificato attestante una pregressa tossicodipendenza, riferito a periodo risalente e non attuale, è inidoneo a fungere da collante unificatore dei reati.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso la Corte d’appello di Bari, con ordinanza del 5 giugno 2025, aveva accolto l’istanza di un condannato diretta a ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto di due sentenze di condanna: la prima riguardante reati commessi nel febbraio 2018, la seconda reati commessi nel settembre 2019.
Il giudice esecutivo aveva ravvisato gli elementi della programmazione unitaria nella breve distanza temporale tra i fatti, nell’identità del luogo e delle modalità di commissione e nel bisogno del soggetto di reperire denaro per procurarsi stupefacente, attestato da certificazione in atti. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale di Bari, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Il percorso argomentativo muove dal richiamo della giurisprudenza di legittimità, e in particolare delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui l’individuazione del medesimo disegno criminoso di cui all’art. 81 cod. pen. esige una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Il Collegio rileva che la vicinanza temporale è senz’altro uno degli indici di valutazione dell’unicità del disegno, ma non è sufficiente. Di fronte a un reato come la rapina, che per sua natura non richiede una complessa e lunga attività di pianificazione, e che nel caso concreto non risulta esaminato nei suoi elementi costitutivi, è manifestamente illogica la motivazione che ritiene il secondo reato già programmato nelle sue linee essenziali al momento del primo. Nella specie, tra i due fatti era intercorso un lasso temporale significativo, pari a un anno e sette mesi.
La Corte ritiene fondato anche il secondo argomento del ricorso. Un mero programma di reperire denaro in modo illecito è proposito troppo scarno per configurare il disegno criminoso unitario. Non può confondersi il movente-scopo, che individua una deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante a delinquere, secondo l’insegnamento di Sez. 1 n. 13205 del 2020 e di Sez. 1 n. 12905 del 2010.
Sul piano dell’accertamento, l’ordinanza impugnata è incorsa in un travisamento degli atti: il certificato del Servizio per le dipendenze attestava soltanto che la persona era in cura dal 2013, ma precisava che dal 2015 non si era più presentata. In presenza di reati commessi nel 2018 e nel 2019, quel documento era del tutto inidoneo a sostenere il ragionamento sullo stato di tossicodipendenza quale collante unificatore. Si configura così un’illogicità manifesta della motivazione, per carenza di connessione tra premesse e conclusioni.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’appello di Bari.
Nota della Redazione
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