Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Toscana n. 134 del 01.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è fondato quando l’Amministrazione abbia eseguito solo parzialmente la sentenza di condanna al pagamento, residuando l’obbligo sulla sorte capitale. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669 del 1996 dalla notificazione del titolo esecutivo, l’inerzia dell’Amministrazione legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di integrale esecuzione del giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La condanna alle spese segue la soccombenza ed è distratta in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Livorno, sezione lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento in favore della ricorrente di euro 5.290,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge n. 724 del 1994, nonché al pagamento delle spese di lite in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il titolo esecutivo era stato notificato all’Ambito Territoriale provinciale in data 20 febbraio 2023 ed era passato in giudicato.
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, rappresentando che l’inadempimento dell’Amministrazione si limita alla sola sorte capitale, essendo già avvenuto il pagamento dei compensi professionali. Ha quindi chiesto l’ordine di ottemperanza, la determinazione del contenuto del provvedimento o l’emanazione in luogo dell’Amministrazione, e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con comparsa di pura forma, depositando la documentazione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato che agli atti non risulta alcun pagamento della somma capitale oggetto di condanna. L’adempimento è dunque da considerarsi solo parziale, con residuo obbligo dell’Amministrazione di corrispondere gli euro 5.290,82, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo.
Il titolo esecutivo era stato notificato in forma esecutiva già in data 20 febbraio 2023. È pertanto decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669 del 1996, come convertito e modificato, senza che l’Amministrazione abbia dato integrale esecuzione al giudicato.
Su queste basi il Tribunale ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, secondo le indicazioni della motivazione. Ha assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere al pagamento della sorte capitale.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Livorno, con facoltà di delega, affinché provveda agli adempimenti occorrenti entro i successivi 60 giorni. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre IVA e CPA, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario, con rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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