Riversamento compensi per incarichi non autorizzati del docente a tempo pieno (Corte dei Conti Sez. III App. n. 220 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 53, commi 7 e 7 bis, del d.lgs. 165/2001 integra una forma di responsabilità amministrativa tipizzata a carattere risarcitorio, e non sanzionatorio, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Il comma 7 bis è idoneo a ricomprendere sia gli incarichi astrattamente autorizzabili ma non autorizzati, sia quelli in radice non autorizzabili, attesa l’esigenza di non creare un’ingiustificabile asimmetria tra situazioni di diverso rischio. Il danno è determinato ex lege al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Tuttavia, la violazione degli obblighi di esclusività non integra di per sé il diverso danno da differenziale retributivo tra regime a tempo pieno e a tempo definito, che deve essere provato in concreto dalla Procura, non potendosi desumere in re ipsa dalla condotta illecita.
Il Fatto
Un professore aggregato di diritto romano, in servizio presso un ateneo in regime di impegno a tempo pieno, è stato convenuto in giudizio dalla Procura regionale per un presunto danno erariale connesso allo svolgimento di attività libero-professionale di avvocato e di attività consulenziale non previamente autorizzate, per un periodo compreso tra il 2012 e il 2018.
La sentenza di prime cure, dopo aver rigettato le eccezioni di difetto di giurisdizione e di prescrizione, aveva accolto parzialmente la domanda, condannando il docente al risarcimento di un importo complessivo articolato in tre poste di danno: i compensi non riversati, le differenze retributive tra regime a tempo pieno e a tempo definito, e le retribuzioni percepite durante il periodo di interdizione dai pubblici uffici. Il docente ha proposto appello, riproponendo il difetto di giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale, l’insussistenza del dolo erariale, l’errore nel calcolo della prescrizione e l’erronea quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione. L’appellante sosteneva che la controversia appartenesse al giudice ordinario, trattandosi di mera competenza restitutoria. La Corte respinge la censura, richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 26/2019/QM, che ha qualificato la fattispecie come responsabilità amministrativa tipizzata a carattere risarcitorio, e la giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. n. 23240/2022, Cass. S.U. n. 415/2020) che ha riconosciuto la giurisdizione contabile in materia. L’azione del Procuratore trova giustificazione nella violazione dello specifico obbligo di esclusività e nel conseguente obbligo di riversare alla P.A. i compensi ricevuti.
Quanto all’ambito applicativo del comma 7 bis, la Corte ritiene che la norma non sia limitata agli incarichi astrattamente autorizzabili ma non autorizzati, estendendosi anche agli incarichi in radice non autorizzabili. Diversamente, si determinerebbe un’ingiustificabile asimmetria, restando attinte le situazioni meno rischiose ed escluse quelle più rischiose.
Sulla prescrizione, la Corte conferma l’operatività del termine quinquennale con decorrenza dalla scoperta del danno, in presenza di occultamento doloso ex art. 1, comma 2, l. n. 20/1994. L’occultamento può estrinsecarsi anche in un comportamento omissivo, in violazione di un obbligo giuridico di informare. Nel caso concreto, il docente ha omesso ogni comunicazione sia dell’attività libero-professionale, sia della condanna penale per peculato, sottraendosi così a un preciso obbligo di collaborazione ex artt. 1175 e 1375 c.c. Il dies a quo coincide con il ricevimento dell’informativa della Guardia di finanza, il 2 ottobre 2019.
Nel merito, la Corte conferma la sussistenza del dolo, ravvisandolo nella piena consapevolezza della violazione delle norme sulle incompatibilità e nell’accettazione del rischio, anche nella forma del dolo eventuale. Rigetta la questione di legittimità costituzionale come manifestamente infondata, escludendo profili di irragionevolezza o sproporzione, e conferma la quantificazione della prima posta di danno al lordo delle ritenute, in conformità alla sentenza delle Sezioni riunite n. 13/2021/QM.
La Corte accoglie invece parzialmente il gravame sulla seconda posta. Esclude la risarcibilità del differenziale retributivo, perché la Procura non ha provato il concreto detrimento della prestazione accademica. Il danno non può desumersi in re ipsa dalla violazione normativa, occorrendo la dimostrazione di un effettivo nocumento al buon andamento dell’amministrazione. La decisione è quindi riformata con proscioglimento parziale dell’appellante.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.