Nesso causale e presunzione per esposizione a uranio impoverito nel servizio militare (Cons. Stato n. 2361 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento di un provvedimento amministrativo per difetto di istruttoria o di motivazione vincola l’Amministrazione alla sola riedizione del potere, emendata dai vizi riscontrati, e non impone un esito favorevole alla pretesa azionata. Il vizio di violazione o elusione del giudicato sussiste solo quando dalla sentenza derivi un obbligo puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali. La presunzione di dipendenza da causa di servizio delle patologie da esposizione a uranio impoverito, sancita dall’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, opera a beneficio dei soli militari che abbiano prestato servizio all’estero o presso i poligoni di tiro, a condizione che siano dimostrati le attività svolte, la riconducibilità a un servizio tipizzato, le particolari condizioni ambientali e il carattere tumorale della patologia. Essa non si estende al contatto indiretto con fattori contaminanti nell’ambito di servizi estranei a quelli tipizzati, trattandosi di norma derogatoria del regime ordinario del nesso causale, soggetta a interpretazione rigorosa.
Il Fatto
Il ricorrente, sottocapo della Marina militare in servizio permanente, ha sempre svolto mansioni di conduttore e manutentore di automezzi militari. Nel settembre 2012 accertamenti di routine hanno evidenziato un nodulo tiroideo, poi diagnosticato come carcinoma papillare; il militare è stato sottoposto a tiroidectomia totale con linfadenectomia.
Con domanda del 14 marzo 2013 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo. Il Comitato di verifica ha escluso il nesso causale e il Ministero ha negato i benefici. Il TAR Puglia, sede di Lecce, ha annullato il diniego per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza della riedizione del potere. In esecuzione della pronuncia il Ministero ha acquisito un nuovo rapporto informativo e ha richiesto un nuovo parere al Comitato, che ha confermato il giudizio negativo; quindi ha nuovamente respinto l’istanza. Il TAR ha respinto il nuovo ricorso e il militare ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura di elusione del giudicato. Richiamando la giurisprudenza consolidata, osserva che l’annullamento per vizi formali e procedimentali obbliga l’Amministrazione solo a un nuovo provvedimento emendato, non a determinarsi in senso favorevole al privato. L’elusione del giudicato presuppone un obbligo puntuale e vincolato, che nella specie non sussiste, avendo la sentenza fatto salva la riedizione del potere amministrativo.
La Corte verifica quindi l’effettività della nuova istruttoria: il Ministero ha acquisito un ulteriore rapporto informativo e ha investito il Comitato della possibile incidenza causale delle mansioni svolte su mezzi impiegati in teatri operativi inquinati. Il nuovo parere considera in dettaglio le mansioni e prende posizione sull’asserita esposizione. Il principio del c.d. one shot temperato non impone un esito favorevole, ma solo il riesame integrale della vicenda.
Sul merito, l’art. 11 del d.P.R. n. 461/2001 attribuisce al Comitato la competenza ad accertare il rapporto causale tra fatti di servizio e infermità; il suo parere è obbligatorio e vincolante, superabile solo per evidenti omissioni o violazioni procedurali. La valutazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. Nel caso concreto il parere individua natura e fattori eziologici della patologia, richiama il rapporto del Comando, la bonifica dei mezzi rimpatriati e la relazione sul personale impiegato nei Balcani, escludendo il nesso con iter argomentativo ampio ed esaustivo.
Quanto alla dedotta genericità motivazionale, il riferimento a fattori di rischio tipici come la carenza di iodio e le radiazioni ionizzanti è inserito nella ricostruzione del quadro nosografico e non afferma la loro concreta ricorrenza. La presunzione di dipendenza invocata opera, per l’Adunanza plenaria n. 12 del 7 ottobre 2025 e le pronunce applicative, solo a favore di chi ha prestato servizio all’estero o presso i poligoni, alle condizioni dimostrative richieste. Nel caso di specie difetta il presupposto centrale: il militare ha operato esclusivamente sul territorio nazionale, in operazioni prive di correlazione con l’uranio impoverito. La pretesa si fonda su un’esposizione indiretta da manutenzione di mezzi, non dimostrata e anzi smentita dalle attestazioni del Comando e dalle procedure certificate di decontaminazione. Non ricorrono dunque i presupposti per un sindacato intrinseco forte né per una consulenza tecnica, che non può supplire a un onere probatorio inadempiuto. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità dei principi dell’Adunanza plenaria.
Nota della Redazione
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