Termine di preavviso alla prova orale e voto numerico nei concorsi pubblici (Cons. Stato n. 2362 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di preavviso di venti giorni per la convocazione alla prova orale previsto dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 è diretto ad assicurare la partecipazione del candidato e a consentire la predisposizione degli aspetti logistici e organizzativi, non a garantire un ulteriore periodo di studio. La sua violazione resta priva di rilievo invalidante ove il candidato si presenti e sostenga l’esame senza riserve, avendo la comunicazione raggiunto il proprio scopo. In caso di riconvocazione conseguente a rinvio richiesto dall’interessato per motivi di salute, il termine non decorre integralmente ex novo, pena la violazione della par condicio rispetto agli altri candidati. Le domande di chiarimento e approfondimento formulate dalla Commissione costituiscono fisiologico sviluppo degli argomenti estratti a sorte e non violano l’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994. Il voto numerico, attribuito in applicazione di criteri di massima fissati con adeguata specificità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e contiene in sé la propria motivazione, senza necessità di sub-punteggi per singola domanda né di esternazione dei voti dei singoli commissari.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per la nomina di allievi viceispettori del Corpo forestale dello Stato, superando la prova preselettiva, gli accertamenti psico-fisici e la prova scritta. Convocato per il colloquio orale, ha chiesto il rinvio per motivi di salute, producendo certificato medico. Riconvocato per una seduta successiva, ha appreso la nuova data solo informalmente, mentre la nota formale di convocazione è giunta al suo domicilio il giorno stesso della prova. Il candidato ha comunque sostenuto il colloquio, conseguendo un punteggio che lo ha collocato tra gli idonei non vincitori.

Con separato giudizio, definito con sentenza passata in giudicato, il ricorrente ha ottenuto la correzione del punteggio della prova scritta e il miglioramento della propria posizione in graduatoria. Ha poi impugnato davanti al TAR Lazio il decreto di approvazione della graduatoria, il verbale della seduta d’esame e il verbale recante i criteri di svolgimento e valutazione della prova orale, deducendo tre profili di illegittimità. Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e l’interessato ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Sul primo motivo, relativo alla violazione del termine dilatorio, la Sezione ricostruisce la funzione della norma: l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 487/1994 e le disposizioni di analogo contenuto del d.m. e del bando mirano ad assicurare la partecipazione del candidato predisponendo un intervallo sufficiente per gli spostamenti, l’eventuale permanenza e l’organizzazione degli impegni personali. Il termine non garantisce invece un ulteriore periodo di studio, tanto più che nel caso concreto il colloquio verteva sulle medesime materie della prova scritta già superata.

La Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui la violazione del preavviso resta priva di rilievo invalidante quando il candidato si presenta e sostiene l’esame senza contestazioni (Cons. St., sez. VI, n. 2315 del 2009; sez. VI, n. 1023 del 2008; sez. VII, n. 5024 del 2024). Nella specie la prova è stata sostenuta senza riserve, sicché la comunicazione ha raggiunto il suo scopo. La Sezione aggiunge che l’appellante aveva già beneficiato del termine pieno in occasione della prima convocazione e che la riconvocazione si è resa necessaria per una sua esigenza personale: pretendere la decorrenza integrale ex novo del termine attribuirebbe al richiedente un trattamento di favore, alterando la par condicio. Il criterio fissato nel verbale della Commissione, che prevedeva la riconvocazione alla prima sessione utile senza termine minimo, è dunque ragionevole.

Sul secondo motivo, i quesiti asseritamente aggiuntivi risultano stretti sviluppi argomentativi degli argomenti estratti a sorte, riconducibili alla normale interlocuzione del colloquio. L’obbligo di sorteggio dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 487/1994 garantisce l’imparzialità nella scelta degli argomenti, ma non preclude domande di chiarimento e approfondimento, diversamente riducendosi la prova a un monologo del candidato. Le allegazioni su disparità di trattamento e durata della prova restano mere congetture, prive di principio di prova; il verbale ha natura di atto fidefacente e non sussistono i presupposti per la prova testimoniale.

Sul terzo motivo, la Corte ribadisce che il voto numerico, applicato a criteri di massima fissati con adeguata specificità, contiene in sé la propria motivazione (Ad. plen. n. 7 del 2017; sez. III, n. 864 del 2021; sez. V, n. 5743 del 2020; sez. IV, n. 6201 del 2021). I criteri enunciati nel verbale non sono meri enunciati di stile, individuando correttezza dei contenuti, capacità di elaborazione logica, chiarezza espositiva e attitudine critica. La pretesa di una griglia analitica con sub-punteggi non trova fondamento normativo: la prova orale ha natura unitaria e dialogica e la giurisprudenza richiamata attiene alle prove scritte. Non vi è infine omissione di pronuncia, integrando la mancata confutazione analitica dei singoli argomenti una reiezione implicita. Le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *