Revocazione per omessa comunicazione dell’udienza: serve la prova della decisività dell’errore (Cons. Stato n. 2360 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rilevanza dell’errore di fatto di cui all’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., richiamato dall’art. 106 cod. proc. amm., può essere affermata anche rispetto al fatto processuale, e ricorre in particolare quando l’avviso di fissazione dell’udienza non sia stato comunicato al difensore costituito, poiché l’omissione induce il giudice in errore sulla regolare costituzione del contraddittorio. Il nesso tra errore e decisione non è però di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico: occorre verificare se la decisione sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza dell’errore, per necessità logico-giuridica. Il giudizio di revocazione è retto dal principio di unitarietà e di autosufficienza: il ricorso deve contenere, oltre alla domanda rescindente, anche la domanda di decisione sull’originario ricorso, con la riproposizione delle difese di merito, non bastando il generico richiamo agli atti del giudizio precedente. È pertanto inammissibile il ricorso che denunci l’omesso avviso di udienza senza esplicitare le difese idonee a dimostrare la decisività dell’errore.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la delibera con cui il Comune gli aveva revocato l’incarico di membro del collegio dei revisori dei conti, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Il T.a.r. aveva dichiarato l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, ma aveva accertato l’illegittimità del provvedimento ai fini risarcitori, condannando il Comune al pagamento di euro 5.000,00 per danno all’immagine e alla refusione delle spese, con declaratoria di difetto di giurisdizione nei confronti della dirigente.

All’esito dell’appello notificato dal Comune il 22 ottobre 2024, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4033 del 2025, aveva riformato la decisione di primo grado e condannato l’originario ricorrente alle spese dei due gradi. Questi, costituitosi in appello il 19 dicembre 2024, non aveva ricevuto l’avviso di discussione della pubblica udienza del 10 aprile 2025, fissata con provvedimento del 3 dicembre 2024, prima della scadenza dei termini per la costituzione. Ha proposto quindi ricorso per revocazione deducendo l’errore revocatorio consistente nell’omesso rilievo del vizio del contraddittorio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio esamina l’eccezione di tardività della costituzione del Comune. Nel processo amministrativo il termine di costituzione delle parti intimate non ha carattere perentorio: la parte può costituirsi fino all’udienza di discussione, ma incorre nelle preclusioni e decadenze dalle facoltà di deposito di memorie, documenti e repliche decorse le scadenze di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., con stralcio degli atti tardivi. Nel caso concreto la costituzione è intervenuta il 6 ottobre 2025, in tempo utile rispetto all’udienza del 12 marzo 2026. L’eccezione è quindi superata.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’errore di fatto revocatorio può concernere anche il fatto processuale, quando riflette la violazione di regole poste a tutela dell’effettività del contraddittorio: la mancata comunicazione dell’avviso di udienza al difensore costituito integra errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., perché induce il giudice in errore sulla regolare costituzione del giudizio (Cons. Stato, Sez. V, n. 4616 del 2014; Cons. Stato, Sez. III, n. 6513 del 2024). Coerente è il richiamo a Cass., Sez. Un., n. 24170 del 2004: è deducibile come errore revocatorio che la sentenza si fondi su un fatto — la regolare comunicazione a tutte le parti costituite — mai avvenuto.

La Corte dà conto anche dell’orientamento opposto della Suprema Corte, secondo cui l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza costituisce error in procedendo estraneo alle ipotesi revocatorie, per difetto di decisività e di nesso causale diretto con il contenuto della decisione (Cass., Sez. VI, n. 23832 del 2015; Cass., Sez. L, n. 16361 del 2006).

Su questo innesto si colloca il nucleo del rigetto. Il giudizio di revocazione si articola in fase rescindente e rescissoria, decise con atto unitario; il ricorso è retto dal principio di autosufficienza ed è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione e non anche quella di decisione sull’originario ricorso, non essendo sufficiente il generico richiamo alle difese del giudizio a quo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9262 del 2025; Cons. Stato, Sez. VII, n. 6493 del 2024; Cass., Sez. 3, n. 24203 del 2006).

Pur denunciato l’errore sul fatto processuale, non emerge nel caso di specie la decisività dell’omissione rispetto alla sentenza adottata, in assenza di difese di merito idonee a incidere sull’accoglimento dell’appello. Il nesso causale richiesto dall’art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. è di carattere logico-giuridico: non conta se il giudice si sarebbe determinato diversamente in concreto, ma se la decisione sarebbe dovuta essere diversa per necessità logico-giuridica (Cass., Sez. I, n. 6038 del 2016). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con integrale compensazione delle spese stante la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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