Criterio del più probabile che non giustifica la diffida ambientale provinciale (TAR Lazio n. 708 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, le valutazioni tecnico-discrezionali dell’Autorità preposta sono sindacabili nel giudizio di legittimità solo se affette da risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori. L’accertamento del nesso causale tra attività produttiva e superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione si basa sul criterio civilistico del più probabile che non, inteso come preponderanza dell’evidenza, ed è ammesso il ricorso alla prova per presunzioni. Il ricorrente che contesti la ricostruzione dell’Amministrazione deve allegare quantomeno un principio di prova, non essendo sufficiente una contestazione meramente labiale. Il sistema probatorio amministrativo, retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, consente l’esercizio dei poteri istruttori del giudice solo in presenza di tale supporto minimo.
Il Fatto
Una società operante nel settore chimico, insediata su un terreno ricadente nel sito di interesse nazionale del bacino del fiume Sacco, è destinataria di un’ordinanza della Provincia che, ai sensi dell’art. 244 d.lgs. n. 152/2006, la diffida ad adottare misure di prevenzione, messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
Gli accertamenti dell’ARPA e dei Carabinieri forestali avevano rilevato, nella matrice acque sotterranee dell’area di sedime dello stabilimento, valori superiori alle soglie della tab. 2, all. 5, parte IV, d.lgs. n. 152/2006 per alluminio, ferro, manganese e nichel. La società impugna l’ordinanza e gli atti connessi davanti al TAR Lazio, deducendo l’erroneità del presupposto causale, l’estraneità delle sostanze al proprio ciclo produttivo, l’improprio confronto con la colonna A anziché B delle tabelle e la riconducibilità dell’inquinamento alle caratteristiche naturali del terreno. Chiede verificazione o consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza istruttoria. Nel processo amministrativo il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, ma i poteri del giudice si attivano solo se la parte offre un principio di prova. La ricorrente si è limitata a depositare il provvedimento impugnato, senza perizia di parte sui processi produttivi né sulle caratteristiche geomorfologiche, e non ha identificato lo studio del CNR invocato in modo generico.
Nel merito, il TAR richiama il proprio orientamento secondo cui nelle materie tecnico-scientifiche le valutazioni dell’Autorità sono ampiamente discrezionali e sindacabili solo per risultati abnormi o illogici. Applica quindi il criterio del più probabile che non, con l’ad. plen. n. 10 del 2019 e precedenti di Cons. Stato, sez. IV: richiede che il nesso ipotizzato dall’Amministrazione sia più probabile della sua negazione e ammette la prova per presunzioni. La probabilità rilevante è quella logica o baconiana, non quella statistica.
Su questa base, il Collegio ritiene immuni da censure le valutazioni della Provincia. Militano a favore del nesso le conclusioni dell’ARPA e dei Carabinieri forestali, non smentite sul piano scientifico. La società non ha prodotto alcuna relazione tecnica sui propri cicli produttivi, né in giudizio né in sede procedimentale, e non ha dimostrato la naturale presenza degli inquinanti nel terreno. Il primo, il secondo e il quarto motivo cadono quindi per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Il terzo mezzo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse: le censure investono accertamenti sulla matrice suolo di un fondo altrui, estraneo alla disponibilità della ricorrente e oggetto di distinta diffida verso altro destinatario. Rispetto alla posizione della società, l’ordinanza correttamente richiama le soglie per le acque sotterranee, matrice effettivamente campionata presso l’area di sedime dell’impianto.
Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna della società alle spese in favore della Provincia, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori, e compensazione con le altre parti pubbliche costituite.
Nota della Redazione
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