Nesso eziologico da causa di servizio e legittimazione passiva del MEF (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 67 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico militare, la carenza di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze va dichiarata quando il parere del Comitato di verifica costituisce un mero atto endoprocedimentale, censurabile esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione che lo ha recepito e posto a fondamento del diniego di dipendenza da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il nesso eziologico deve essere accertato con rigore: la rarità della forma tumorale, le pregresse condizioni anamnestiche non contestate e l’assai lungo lasso di tempo trascorso rispetto ai fattori esponenziali rendono il nesso stesso assai labile. L’interesse ad agire del militare non può essere negato in radice, non potendosi escludere che qualsiasi patologia possa aggravarsi fino alla prima categoria.
Il Fatto
Un militare dell’Esercito in servizio ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un carcinoma renale, asseritamente scaturito dall’esposizione a fumi, sostanze chimiche e radiazioni ionizzanti durante missioni all’estero, patologia per la quale aveva subìto l’asportazione del rene sinistro. Il Ministero della Difesa ha eccepito il difetto di giurisdizione in tema di equo indennizzo e l’insussistenza dell’interesse ad agire, avendo già riconosciuto al militare la dipendenza da causa di servizio per altra patologia in settima categoria. Il MEF ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
Disposta consulenza tecnica d’ufficio al Collegio medico legale dell’ASL, il consulente si è espresso in senso negativo sulla dipendenza causale e, sulle osservazioni critiche del ricorrente, ha confermato le proprie conclusioni. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Sul piano preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse ad agire: l’interesse sussiste per definizione, non potendosi escludere che qualsiasi patologia possa aggravarsi finanche alla prima categoria.
È invece accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del MEF. Il parere del Comitato equivale a un mero atto endoprocedimentale, censurabile esclusivamente nei confronti dell’Amministrazione che lo abbia recepito e posto a fondamento del diniego di dipendenza da causa di servizio.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro fattuale dallo stato matricolare e dalla cartella clinica. Le missioni all’estero si collocano tra il 2000 e il 2002, mentre tra il rientro dall’ultima e la diagnosi oncologica sono trascorsi undici anni e mezzo. L’anamnesi documenta una pregressa ipertensione arteriosa, un elevato tabagismo e un’elevata assunzione di caffè, circostanze non contestate dal ricorrente.
La relazione dell’ASL evidenzia che il tumore al rene si colloca al settimo posto fra le patologie neoplastiche e che il carcinoma cromofobo rappresenta appena il 5% di quelli renali, sì che la specifica forma equivale a circa l’uno per mille dell’insieme dei tumori e va definita piuttosto rara, con conseguente maggior difficoltà di accertare una sicura o assai probabile dipendenza causale. Le condizioni anamnestiche e il lungo lasso di tempo rendono assai labile il nesso eziologico.
Non risultano decisive le dimensioni della massa tumorale, poiché il carcinoma renale è tumore a rapida crescita, né giova il richiamo indiscriminato di una gamma variegatissima di fattori asseritamente pregiudizievoli. La domanda è dunque rigettata; la obiettiva difficoltà di valutare a priori il nesso eziologico in casi simili giustifica la compensazione integrale delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica.
Nota della Redazione
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