Nesso causale da causa di servizio: onere probatorio e insufficienza della CTU (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 366 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio presuppone un nesso causale o concausale efficiente e determinante tra fatti di servizio e infermità, ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973. L’onere della relativa prova incombe sul soggetto che fa valere la pretesa, secondo l’art. 2697 cod. civ. e l’art. 115 cod. proc. civ.. La mera coincidenza cronologica tra insorgenza della patologia e prestazione del servizio non integra la prova, non esistendo in materia presunzioni legali o semplici. La CTU non costituisce mezzo di prova sostitutivo dell’onere delle parti, né strumento per riesaminare la valutazione amministrativa già compiuta. Il servizio ordinario, anche articolato su turni notturni o svolto all’estero per brevi periodi e a distanza di anni, non integra concausa in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio dal 1997 e addetto alla sanità militare, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una cardiopatia ischemica con pregresso infarto miocardico trattato mediante angioplastica e impianto di stent. La seconda Commissione medica ospedaliera aveva classificato l’infermità nella Tabella A, categoria 6^, giudicando il militare permanentemente non idoneo all’impiego nei teatri operativi.
Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 2011, aveva escluso la dipendenza da fatti di servizio, riconducendo la patologia ad ateromatosi vasale su base multifattoriale individuale. Il Ministero della Difesa ha quindi respinto l’istanza con decreto del 6.12.2011, notificato solo l’8.3.2021. Il ricorrente ha presentato istanza di riesame rimasta senza riscontro e ha impugnato il diniego e il silenzio-rifiuto davanti alla Corte dei conti, chiedendo anche una CTU medico-legale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il riparto dell’onere probatorio. Richiamando l’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973, ribadisce che tra fatti di servizio e infermità deve sussistere un rapporto causale o concausale efficiente e determinante, presupposto del diritto a pensione. La prova grava sul ricorrente ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.
La Corte esclude che la sola coincidenza temporale tra l’insorgere della patologia e la prestazione del servizio possa integrare la prova, non sussistendo presunzioni legali o semplici in materia. Nega poi che la CTU possa diventare mezzo di prova per riesaminare la fattispecie amministrativa già valutata dall’amministrazione competente: le parti non possono sottrarsi all’onere probatorio di cui sono gravate.
Nel merito, il parere del CVCS è ritenuto sufficientemente e adeguatamente argomentato, e con esso il diniego ministeriale. La Corte osserva che il servizio svolto non è particolarmente gravoso né esula dal normale mansionario. Le mansioni consistevano nella programmazione di visite mediche, nel controllo dei dispositivi di derattizzazione, nell’archiviazione della documentazione sanitaria e nel controllo dello scadenzario dei farmaci.
Quanto ai periodi all’estero, la Corte rileva che si sono svolti per pochi mesi e oltre otto anni prima dell’insorgenza della patologia, con attività analoghe a quelle svolte sul territorio nazionale. La turnazione notturna rientra nelle mansioni tipiche del personale militare. La Corte precisa che la normale attività di servizio non è concausa in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità riconducibili al servizio.
Il malore occorso nel 2008 durante il servizio non comporta automaticamente il nesso eziologico. Il rapporto informativo del superiore gerarchico, che menziona la gestione di oltre mille dipendenti e l’attività oltre l’orario, non prova di per sé il nesso tra stress di servizio e patologia. Anche la perizia di parte, pur accurata nel descrivere le correlazioni possibili tra stress e malattie cardiocircolatorie, non offre elementi utili nel caso concreto. Il ricorso è quindi respinto, con spese compensate per la complessità della materia.
Nota della Redazione
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