Nessun affidamento sulla condonabilità per il mero decorso del tempo (Cons. Stato n. 8217 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mero decorso del tempo tra la presentazione della domanda di condono e la definizione del procedimento non radica alcun affidamento tutelabile sulla sanabilità dell’opera abusiva. Il tempo non incide sul carattere abusivo dell’intervento e rafforza, invece, l’interesse pubblico a un’utilizzazione del territorio conforme alle prescrizioni edilizie. La definizione del giudizio in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. non lede il contraddittorio quando la parte abbia omesso di chiedere termine per la produzione documentale. Il diniego plurimotivato resiste all’impugnazione anche quando uno solo dei profili regga, non essendo decisiva la prova contraria su un motivo autonomo.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di un terreno in Roma sul quale ha collocato due container. Per tali manufatti presenta nel dicembre 2004 due domande di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003 (c.d. terzo condono), che richiama il capo IV della legge n. 47/1985. Il Comune rigetta la prima istanza con determinazione del 2018, notificata nel 2022, e preavvisa il diniego sulla seconda, escludendo che i container rientrino tra le opere sanabili. Nel 2021 la società loca le strutture a un’altra impresa per attività commerciale; quest’ultima chiede i titoli abilitativi e riceve un avvio di procedimento di reiezione della S.C.I.A. con profili ostativi edilizi.
La società proprietaria impugna davanti al TAR Lazio il diniego e il preavviso; l’impresa locataria interviene in primo grado. Il TAR, con sentenza breve ex art. 60 c.p.a., rigetta il ricorso sul primo atto e dichiara inammissibile quello avverso il preavviso, in quanto endoprocedimentale. Propone appello la sola proprietaria; la locataria non interviene.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul primo, l’appellante lamenta che la definizione in forma semplificata abbia compresso il contraddittorio, impedendo la produzione di una scrittura privata del 2002 dalla quale risulterebbe l’infissione al suolo dei manufatti già alla data della domanda di condono. Il motivo è infondato: il documento era risalente ma non era stato prodotto in primo grado, né era stato chiesto termine dopo la comunicazione della definizione semplificata, come risulta dal verbale dell’udienza.
Il Consiglio aggiunge che, anche a voler ammettere la produzione in appello, il documento proverebbe al più il collegamento all’impianto fognario, compatibile pure con la destinazione non residenziale emergente dagli atti. Vengono condivise le deduzioni di Roma Capitale sulla natura plurimotivata del diniego: il provvedimento si fondava non solo sulla mancata prova dell’ultimazione entro il termine normativo, ma anche sull’incompatibilità con l’art. 2, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 12/2004, che ammetteva a sanatoria le sole costruzioni ad uso residenziale. Il profilo non è surrettizio: compare nel diniego, che richiama espressamente la destinazione non residenziale dell’immobile.
Il secondo motivo concerne l’asserito affidamento formatosi per la lunga protrazione del procedimento istruttorio. Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza amministrativa, dalla quale non ritiene di discostarsi per assenza di peculiarità, e afferma che il decorso del tempo non radica alcun affidamento sulla tutelabilità della posizione dell’interessato, non incide sul carattere abusivo dell’intervento e rafforza l’esigenza di interesse pubblico a una utilizzazione del territorio rispettosa delle prescrizioni. Il Comune obietta altresì il comportamento negligente dell’appellante, che ha locato opere abusive pur consapevole dell’incertezza dei procedimenti.
L’appello è dunque respinto. La non univocità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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