Vani tecnici e sanatoria paesaggistica: divieto di ampliamento dei volumi (Cons. Stato n. 633 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 esclude la compatibilità paesaggistica postuma dei lavori eseguiti in assenza di autorizzazione che abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi aggiuntivi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. L’eventuale deroga per i c.d. vani tecnici, ammessa dalla circolare ministeriale n. 33 del 2009, costituisce eccezione al divieto generale e va interpretata in senso stretto. Grava sull’amministrazione che intenda avvalersene l’onere di una rigorosa dimostrazione delle caratteristiche costruttive e della effettiva destinazione funzionale dei manufatti. La sanatoria paesaggistica conseguita per silenzio assenso in conferenza di servizi resta illegittima quando difetti la prova dei presupposti dell’eccezione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari confinanti, impugnano gli atti con cui il Comune ha rilasciato l’accertamento di conformità su una serie di vani e verande costruiti in aderenza a un fabbricato risalente al 1990, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il primo provvedimento è la determinazione comunale n. 89 del 20 febbraio 2017; il secondo è la determinazione n. 683 del 2018, impugnata con motivi aggiunti.
Il TAR Sardegna rigetta il ricorso: il vicino non rientrerebbe tra i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento; la violazione delle distanze non sarebbe provata da alcun elaborato tecnico; il parere della Soprintendenza si sarebbe formato per silenzio assenso; gli ampliamenti non integrerebbero violazione dell’art. 167 del codice del paesaggio. Segue appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge le eccezioni di inammissibilità. L’appello è critica effettiva e ragionata alla sentenza. Quanto alla legittimazione, richiamando la giurisprudenza (Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2025, n. 4262), la Sezione ribadisce che al proprietario confinante basta la vicinitas, senza necessità di provare un pregiudizio ulteriore, perché questo è in re ipsa.
Nel merito l’appello è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. È incontestata la realizzazione di superfici utili e volumi aggiuntivi: la stessa amministrazione comunale lo ammette nelle proprie memorie. La norma vieta la sanatoria in zona vincolata proprio in questi casi.
Il Comune oppone che si tratterebbe di vani tecnici, fuori dal perimetro del divieto secondo la circolare ministeriale n. 33 del 2009. La Sezione non esclude in astratto una simile lettura, ma la qualifica come eccezione alla regola generale della non sanabilità e la sottopone a interpretazione stretta.
La prova richiesta non è offerta. L’amministrazione si limita ad affermare che il locale è esterno, di ridottissime dimensioni e privo di autonomia funzionale, destinato agli impianti del fabbricato principale. Manca però la dimostrazione delle caratteristiche e delle funzionalità effettive, né viene specificato quale tipologia di impianti sarebbe ospitata.
Ne consegue l’illegittimità del parere paesaggistico, ancorché acquisito per silenzio assenso, per insussistenza dei presupposti dell’art. 167, comma 4. Assorbite le altre censure, l’appello è accolto, il ricorso di primo grado è a sua volta accolto e gli atti comunali sono annullati, insieme ai verbali di conferenza di servizi e alle note presupposte.
Nota della Redazione
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