Nessun obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela elettorale (TAR Sicilia n. 2527 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio ed è rimesso alla valutazione di merito dell’Amministrazione, non su istanza di parte. Non sussiste alcun obbligo della P.A. di pronunciarsi su una richiesta volta a ottenere il riesame in via di autotutela di un atto amministrativo, né è configurabile un silenzio-rifiuto, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame. In particolare, non è esigibile un obbligo di provvedere su richieste di autotutela relative a atti divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione con lo specifico rimedio. Un precedente giurisprudenziale assume rilievo, non vincolante, solo se correlato a un vizio di legittimità ritualmente dedotto in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente si è candidato alle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio della V Circoscrizione del Comune di Messina, svoltesi il 12 giugno 2022, e non è stato eletto. Il procedimento elettorale si è concluso con il verbale di proclamazione degli eletti dell’Ufficio elettorale centrale, non impugnato con lo specifico rimedio.
Ritenendo che la ripartizione dei seggi fosse stata falsata da un’inammissibile prededuzione del seggio riservato al presidente non eletto, e che la questione fosse divenuta chiara solo dopo una pronuncia del giudice amministrativo d’appello per la Regione Sicilia, il ricorrente ha chiesto al Comune e all’Assessorato Regionale l’annullamento in autotutela del verbale e la correzione del risultato. Entrambe le amministrazioni hanno riscontrato negativamente l’istanza, richiamando l’impossibilità di intervenire su atti non impugnati e l’esistenza del rimedio del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di prescindere dai profili di inammissibilità e irricevibilità — tra cui l’introduzione del ricorso senza il rispetto delle forme e dei termini dell’art. 130 c.p.a., la mancata indicazione di specifici motivi in violazione dell’art. 40 c.p.a. e la proposizione di domande incompatibili — per la manifesta infondatezza del ricorso. Respinge l’eccezione di estromissione dell’amministrazione regionale, poiché la domanda di annullamento è rivolta anche a una sua nota.
Nel merito, il verbale di proclamazione risale al 2022 e non è stato ritualmente impugnato. Oltre un anno dopo, il ricorrente ha sostenuto che la pronuncia del C.G.A. e il principio ivi enunciato sull’inapplicabilità alle elezioni circoscrizionali dell’art. 4, comma 3-ter della legge n. 35/1997 avessero determinato una sorta di illegittimità sopravvenuta del risultato, imponendo il ripristino della legalità violata.
La Corte esclude la portata innovativa della pronuncia richiamata, che si fonda su un precedente anteriore alla competizione elettorale, e ribadisce che un precedente giurisprudenziale rileva, non vincolante, solo se direttamente correlato a uno specifico vizio ritualmente proposto in sede giurisdizionale.
Sul punto richiama il granitico orientamento: il potere di autotutela si esercita d’ufficio, non su istanza di parte; non sussiste alcun obbligo di pronunciarsi su un’istanza di riesame, non essendo coercibile l’attivazione del procedimento. Ne consegue che i provvedimenti impugnati, che danno atto dell’impossibilità di intervenire in autotutela, sono conformi ai principi richiamati.
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.