Carta docente e ottemperanza: il commissario ad acta sostituisce l’amministrazione inadempiente (TAR Lombardia n. 232 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e la persistente inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del comando contenuto nella sentenza. L’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sul debitore pubblico, secondo i principi in tema di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore. Il commissario ad acta nominato in caso di ulteriore inadempimento agisce quale organo ausiliario del giudice, non nella veste di dirigente amministrativo: il suo compito è dare attuazione alla pronuncia giurisdizionale, anche esercitando poteri amministrativi non attivati, dei quali la sentenza costituisce fondamento genetico e approdo funzionale.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha ottenuto dal Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa.
Passata in giudicato la sentenza, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione, la condanna alle spese e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza è attestato dalla cancelleria del Tribunale di Brescia. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, richiamandone il testo e osservando che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, ma la sola copia conforme all’originale.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe. A fronte dell’inadempimento allegato, il Ministero non ha fornito chiarimenti sulla mancata attivazione della Carta elettronica. Il Collegio ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), traendone l’accoglimento della pretesa.
Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Il Collegio ha precisato la natura dell’incarico: il commissario agisce su semplice richiesta degli interessati quale organo ausiliario del giudice, non come dirigente dell’amministrazione scolastica, e il suo compito è intrinsecamente obbligatorio. Esso non cura l’interesse pubblico, ma attua la pronuncia giurisdizionale, anche mediante poteri amministrativi non esercitati, secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria n. 8 del 2021. In concreto, l’ordine riguarda l’inclusione del nominativo tra i soggetti abilitati a registrarsi e conseguire il bonus, senza necessità della qualifica di docente di ruolo.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori antistatari, sono poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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