Graduatoria emergenza sfratti: niente accesso senza prova dell’abbandono del coniuge (TAR Toscana n. 216 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso alla graduatoria comunale per l’emergenza abitativa, il presupposto dell’incolpevole morosità richiede che sia individuabile il momento in cui viene meno il sostegno economico del nucleo familiare e che sia riscontrabile la conseguente riduzione della capacità reddituale. Il diniego che rilevi l’impossibilità di determinare tale momento per la mancata residenza anagrafica del coniuge nell’alloggio non è affetto da carenza di motivazione né da difetto di istruttoria, quando la stessa istanza indichi la vicenda familiare poi valorizzata dall’amministrazione. La cessione del contratto di locazione non è di per sé idonea a provare l’abbandono del coniuge, in difetto di un provvedimento giudiziale di separazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva preso in locazione, insieme al marito, un immobile nel Comune di Firenze. A seguito di una crisi familiare, il coniuge le cedeva il contratto di locazione e abbandonava il nucleo familiare. Nelle more della separazione legale, la ricorrente presentava istanza di inserimento nella graduatoria “emergenza sfratti”, ai sensi dell’art. 14 L.R. Toscana n. 2/2019, dichiarando che la causa dell’incolpevole mancato versamento dei canoni era da ricondurre alla separazione e al fatto che il marito era l’unico percettore di reddito.
Il competente Servizio Casa inviava un preavviso di rigetto, rilevando che il coniuge non aveva mai preso la residenza anagrafica nel nucleo familiare e che non era riscontrabile alcuna diminuzione di reddito tra l’anno antecedente alla morosità e quello di inizio della stessa. Le osservazioni della ricorrente non venivano accolte e l’istanza era rigettata. Da qui il ricorso per annullamento, per carenza di motivazione, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 9 e 14 L.R. Toscana n. 2/2019.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul presupposto sostanziale dell’ammissione all’utilizzo autorizzato degli alloggi in via emergenziale. Il punto decisivo riguarda la possibilità di individuare il momento in cui il coniuge della ricorrente ha abbandonato l’alloggio oggetto dello sfratto. Tale momento risulta indeterminabile, perché il coniuge non vi ha mai risieduto e non è prodotto alcun provvedimento di separazione giudiziale.
Da questa premessa il Tribunale trae la conseguenza che non è possibile rilevare una riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. La flessione del reddito costituisce il presupposto per l’accesso alla misura emergenziale; senza il riferimento temporale dell’abbandono, il raffronto tra la situazione reddituale antecedente e quella successiva diventa impraticabile. La cessione del contratto del 2019 non basta, di per sé, a dimostrare l’evento.
Il Collegio respinge anche la doglianza secondo cui l’amministrazione avrebbe introdotto solo nel provvedimento finale la circostanza dell’assenza del provvedimento di separazione. Era stata la stessa ricorrente a richiamare, nella domanda di ammissione, la vicenda familiare e il presunto divorzio. L’argomento difensivo non coglie quindi nel segno: la P.A. non ha aggiunto un motivo nuovo, ma ha valutato le dichiarazioni già rese dall’istante.
Le censure di carenza di motivazione e di difetto di istruttoria restano assorbite nella ritenuta correttezza dell’operato amministrativo. Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite vengono compensate in considerazione della delicatezza degli interessi sottesi alla causa.
Nota della Redazione
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