Tetti di spesa sanitari regionali e budget retroattivo: legittimo l’affidamento non tutelato (C.G.A.R.S. n. 20 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La fissazione del tetto di spesa e del budget delle strutture sanitarie private accreditate in corso d’anno, anche a ridosso della fase avanzata dell’esercizio, è fisiologica e non integra di per sé causa di illegittimità, poiché l’esercizio consapevole del potere di programmazione presuppone la conoscenza del dato finanziario di riferimento, definito solo in corso d’anno. Nessun affidamento legittimo è configurabile in capo all’erogatore privato all’assegnazione di un budget non decurtato nella misura imposta dal legislatore nazionale, essendo egli in condizione di conoscere la riduzione derivante dalla norma di coordinamento della finanza pubblica entrata in vigore. L’assegnazione di un budget provvisorio consente all’operatore di orientare l’attività entro un perimetro di spesa certo. Gli aggregati di spesa regionali costituiscono limite invalicabile per l’Amministrazione e per il privato accreditato e si intendono al lordo degli oneri accessori, compresi i contributi previdenziali.

Il Fatto

Le appellanti sono strutture accreditate per la branca di patologia clinica, operanti nel territorio di diverse Aziende Sanitarie siciliane e segnatamente della Provincia di Siracusa. Davanti al TAR Sicilia hanno impugnato i decreti assessoriali con cui, per il 2015, sono stati determinati gli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato, oltre ai decreti di assegnazione provvisoria del budget e ai contratti 2015. Con motivi aggiunti hanno gravato il successivo decreto di rettifica e i nuovi contratti.

Le strutture hanno dedotto la retroattività delle determinazioni, l’insufficienza dell’aggregato, la mancata redistribuzione delle economie e l’inclusione dei contributi previdenziali nel budget. Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, con condanna alle spese. Le soccombenti hanno proposto appello, riproponendo anche le censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’affidamento. È pacifico che il decreto assessoriale abbia previsto un budget provvisorio pari all’ottanta per cento di quello assegnato nel 2014. Le strutture erano dunque in grado di orientare la propria attività entro un limite noto. Con l’entrata in vigore dell’art. 9-quater del decreto legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015, le medesime strutture erano certamente in condizione di sapere che si sarebbe applicata una decurtazione del budget nella misura imposta dal legislatore statale, diretto a ridurre la spesa di almeno l’uno per cento rispetto al consuntivato 2014.

Il percorso argomentativo si fonda su un indirizzo consolidato. Spetta alle Regioni fissare con atti autoritativi e vincolanti il tetto annuale di spesa e distribuire le risorse, godendo di ampio potere discrezionale. La fissazione dei tetti in fase avanzata dell’anno è fisiologica, non potendo prescindere dal dato finanziario. La determinazione retroattiva del budget non inficia di per sé la legittimità dell’assegnazione, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 12 aprile 2012, più volte richiamata.

Il criterio della spesa consuntivata, contestato dagli appellanti, risponde a quanto chiarito dalla Sezione consultiva nel parere n. 289 del 28 settembre 2018: l’applicazione lineare del taglio dell’uno per cento a tutti i budget individuali non è irragionevole, mentre ogni criterio differenziato sarebbe stato opinabile e foriero di contenzioso. Quanto alla dedotta tardività, il Collegio valorizza il ritardato riparto delle risorse del fondo sanitario nazionale, comunicate solo nel dicembre 2015.

Sul secondo motivo, relativo alla mancata redistribuzione delle economie di spesa, la previsione regolamentare che destina prioritariamente le economie alla nefrologia e alla radioterapia è scelta discrezionale non sindacabile, trattandosi di prestazioni salva vita. Per rivendicare un extra-budget la struttura doveva provare l’esistenza delle economie e degli altri presupposti, onere non assolto.

Sul terzo motivo, gli aggregati regionali costituiscono limite invalicabile e non possono essere incrementati con oneri ulteriori, anche se integranti spese obbligatorie: il tetto si intende al lordo dei contributi previdenziali. Il quarto motivo è inammissibile per genericità e per mancanza di specifiche doglianze ai capi di sentenza, oltre che infondato, risultando tutte le censure esaminate dal primo giudice. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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