Inottemperanza all’ordine di demolizione e sanatoria tardiva dopo l’acquisizione (C.G.A.R.S. n. 346 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine perentorio di 90 giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 integra un illecito amministrativo omissivo propter rem e determina l’acquisizione ipso iure del bene al patrimonio comunale. Alla scadenza di quel termine il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e costituisce titolo per l’immissione nel possesso. La presentazione di una nuova istanza di sanatoria successiva all’acquisizione non è idonea a paralizzare gli effetti già prodottisi, essendo la situazione del proprietario ormai consolidata nella perdita del titolo di legittimazione sul bene.

Il Fatto

L’appellante, coltivatore diretto, aveva realizzato su terreno agrario un magazzino rurale con concessione edilizia e, poi, un ampliamento che comportava lo sforamento dell’indice di fabbricabilità fondiario. Il Comune emanava nel 1999 un’ingiunzione a demolire e respingeva la prima istanza di concessione in sanatoria. Nel 2009 seguiva l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale.

Nel 2020 il Capo Settore Tecnico disponeva l’immissione in possesso del manufatto e, poco dopo, rigettava una seconda istanza di sanatoria, motivata dall’accorpamento di una nuova superficie. Il TAR Sicilia dichiarava il ricorso introduttivo in parte irricevibile e in parte inammissibile e respingeva i motivi aggiunti. L’appellante censurava la sentenza sotto tre profili: carenza di potere per mancata rinnovazione dell’ingiunzione, violazione dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e illegittimo rigetto della sanatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene l’appello infondato. Sul primo motivo osserva che la legittimità dell’ordine di acquisizione è coperta da giudicato, essendo stato respinto il ricorso straordinario già nel 2015. La seconda domanda di sanatoria risulta presentata solo nel 2020, quando l’acquisizione risale al 2009: non possono quindi trovare esame le censure relative alla precedente determinazione.

La Corte affronta la tesi, prospettata in sede cautelare, secondo cui l’acquisizione sarebbe incompatibile con la sanatoria solo in presenza di demolizione o utilizzazione pubblica. Richiama l’Adunanza plenaria n. 16 del 2023, che ha enunciato il principio per cui la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine impone l’emanazione dell’atto di acquisizione, salvo che sia stata formulata l’istanza ex art. 36 o sia comprovata la non imputabilità dell’inottemperanza.

L’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza dei 90 giorni. Alla scadenza il responsabile non è più legittimato a proporre l’istanza di accertamento di conformità, avendo perduto ogni titolo di legittimazione sul bene. L’accertamento dell’inottemperanza certifica il passaggio di proprietà e costituisce titolo per l’immissione nel possesso.

Sul secondo motivo, oltre all’improcedibilità, la Corte ne rileva l’infondatezza. La ratio legis dell’art. 31 è il ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio: l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente, salvo che il consiglio dichiari prevalenti interessi pubblici. La scelta discrezionale di mantenere l’abuso è mera opzione derogatoria rispetto alla regola della demolizione.

Il terzo motivo è infondato per le medesime ragioni: la sanatoria non può essere proposta oltre il termine per adempiere e la successiva acquisizione del bene al patrimonio comunale. L’appello è respinto, con conferma della sentenza e condanna dell’appellante alle spese del secondo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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