Daspo sportivo annullato se manca la prova della condotta attiva del tifoso (TAR Calabria n. 1785 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è misura amministrativa di prevenzione incentrata su una fattispecie di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico: la sua motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non” e non richiede la certezza oltre ogni ragionevole dubbio. È tuttavia necessaria una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad elevata attendibilità. Ove la ricostruzione dell’amministrazione sia priva di riscontri idonei a comprovare la partecipazione attiva del destinatario nella condotta contestata, la prognosi di elevata attendibilità non è configurabile e il provvedimento è illegittimo per eccesso di potere. Il giudizio probabilistico non può quindi prescindere dall’accertamento del contributo causale effettivo del soggetto.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il provvedimento con cui il Questore di Cosenza gli ha imposto il divieto di accesso, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche della F.I.G.C., per la durata di cinque anni. Alla base della determinazione, i fatti verificatisi in occasione di un incontro: il corteo dei tifosi ospiti raggiungeva l’area di parcheggio attigua al settore ospiti e, secondo l’amministrazione, una folla di circa un migliaio di persone accalcava e spingeva il cordone di controllo, fino a divellere e ribaltare un pesante cancello dietro il quale operavano gli appartenenti alle forze di polizia.
Il ricorrente è stato identificato da personale della D.I.G.O.S. e della Squadra Mobile e tratto in arresto in flagranza differita per i reati contestati. Egli deduce l’illegittimità del provvedimento per eccesso di potere e violazione della legge n. 401/1989, contestando l’attribuzione della condotta. L’amministrazione resiste, confutando le deduzioni. In sede cautelare la tutela è stata accolta con ordinanza non impugnata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione della misura: il daspo è provvedimento incentrato su una fattispecie di pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico, la cui motivazione si fonda sulla logica del “più probabile che non”. Non è richiesta la certezza oltre ogni ragionevole dubbio circa l’ascrivibilità delle condotte al destinatario, ma una dimostrazione fondata su elementi gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità. Il Tribunale richiama sul punto T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 14 febbraio 2024, n. 2996.
Applicando tale criterio, il Collegio rileva che la ricostruzione dell’amministrazione è priva di riscontri idonei a comprovare la partecipazione attiva del ricorrente nella condotta contestata al gruppo di tifosi: la forzatura del cordone, composto da personale della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato, e il ribaltamento del cancello in prossimità dello stadio.
La decisiva verifica probatoria si concentra sulle immagini in atti: da esse emerge che il ricorrente varca il cancello prima del suo ribaltamento, in maniera chiara ed evidente. Il dato fattuale esclude quindi che egli abbia preso parte all’azione di divellimento e ribaltamento.
Ne consegue che, in applicazione della giurisprudenza richiamata, non è configurabile la prognosi di elevata attendibilità dell’ascrivibilità della condotta al ricorrente, presupposto necessario per l’adozione del provvedimento. Il ricorso è pertanto fondato, con annullamento della determinazione avversata e assorbimento delle residue censure.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente, con distrazione al difensore. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Nota della Redazione
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