Silenzio-inadempimento sull’istanza ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 e obbligo di provvedere (TAR Abruzzo n. 83 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un immobile occupato sine titulo dalla pubblica amministrazione, senza che all’occupazione sia seguito un decreto di esproprio, può sollecitare l’avvio e la conclusione del procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, diretto alla scelta tra acquisizione non retroattiva del bene e restituzione previo ripristino. Ancorché la norma non contempli espressamente il potere di istanza del privato, l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso deriva dal dovere di buona fede procedimentale e dal dovere di evitare la protrazione dell’illecito permanente. L’inerzia serbata sull’istanza configura silenzio-inadempimento sindacabile dal giudice amministrativo. In mancanza di termine specifico, l’istanza deve essere riscontrata entro il termine generale di trenta giorni di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990; accertata l’inerzia, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine ragionevole.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di alcuni terreni sui quali il Comune aveva approvato, con deliberazione del 1983, la costruzione di un campo da tennis. Il Comune ha comunicato nel 2013 l’avvio del procedimento di acquisizione delle aree, ma non lo ha definito né con decreto di esproprio né con accordo di cessione volontaria, realizzando nel frattempo uno spogliatoio ancora in uso.
Dopo una diffida del 2020 e una deliberazione di Giunta del 2021 che approvava la proposta di acquisizione al patrimonio comunale, il ricorrente ha presentato il 30 luglio 2024 una nuova istanza ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, chiedendo l’acquisizione non retroattiva delle aree ovvero la loro restituzione previo ripristino. Il Comune non ha riscontrato l’istanza. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, che impone alle amministrazioni di concludere il procedimento con provvedimento espresso ove lo stesso consegua a un’istanza. Rileva che l’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 disciplina un procedimento ablativo esperibile d’ufficio, ma che il privato può sollecitarne l’avvio e la conclusione quando l’amministrazione occupi sine titulo un immobile senza restituirlo.
L’obbligo di provvedere non dipende da un’espressa previsione del potere di istanza: si fonda su ragioni di giustizia ed equità, sul dovere di compiere ogni azione utile per evitare che l’illecito permanente si protragga e sul rispetto della buona fede procedimentale ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016, che ha ritenuto sindacabile il silenzio-inadempimento in materia.
Poiché l’art. 42-bis non prevede un termine per l’esercizio del potere discrezionale, il Collegio applica il termine generale di trenta giorni dell’art. 2, comma 2, legge n. 241/1990, in ossequio ai canoni di buona amministrazione, equità e correttezza. Richiama sul punto la Corte costituzionale n. 71 del 2015 e precedenti del giudice amministrativo.
L’inerzia del Comune a fronte dell’istanza del 30 luglio 2024 è pertanto illegittima e il ricorso è accolto. Il Collegio dichiara l’obbligo del Comune di avviare e concludere il procedimento, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Quanto alla nomina del commissario ad acta ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., il Collegio non l’accoglie allo stato, riservandosi di provvedere su semplice richiesta del ricorrente in caso di inutile decorso del termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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