Noleggio senza conducente, legami familiari e diniego prefettizio di autorizzazione (TAR Campania n. 4102 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del Prefetto di vietare o sospendere l’esercizio dell’attività di noleggio di veicoli senza conducente, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 481/2001, non è circoscritto alle ipotesi dell’art. 11, comma 2, T.U.L.P.S., ma si estende a ogni sopravvenuta esigenza di pubblica sicurezza. La valutazione prefettizia ha natura preventiva e cautelare, non repressiva né punitiva, e investe l’affidabilità complessiva dell’imprenditore nel contesto ambientale e familiare in cui l’attività si inserisce. Non è pertanto necessaria alcuna condanna a carico dell’interessato, né la prova di una cointeressenza con i congiunti pregiudicati: è sufficiente un apprezzamento discrezionale fondato su dati oggettivi e attuali, secondo il criterio del più probabile che non. Il diniego è legittimo quando il decreto dia congruamente conto dei legami familiari con soggetti gravati da precedenti penali, in settori esposti al rischio di infiltrazione criminale e di interposizione fittizia di soggetti incensurati.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’impresa individuale, comunicava mediante SCIA l’avvio dell’attività di noleggio veicoli senza conducente in un Comune della provincia di Caserta, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 481/2001. La Prefettura competente avviava il procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990, segnalando vincoli familiari e ambientali con soggetti pregiudicati: il coniuge convivente, gravato da condanne irrevocabili per estorsione, ricettazione e violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, e uno zio materno, pluri-pregiudicato per reati associativi e contro il patrimonio.
Con decreto del 29 marzo 2023 la Prefettura negava l’autorizzazione per esigenze di prevenzione e tutela dell’ordine pubblico, ritenendo la ricorrente esposta a possibili condizionamenti. La ricorrente impugnava il provvedimento deducendo difetto di motivazione, carenza istruttoria e insussistenza dei presupposti dell’art. 11 T.U.L.P.S., non avendo mai riportato condanne né essere destinataria di misure di prevenzione. L’Amministrazione si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 2 del D.P.R. n. 481/2001, che consente al Prefetto di sospendere o vietare l’attività entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comunale, nei casi dell’art. 11, comma 2, T.U.L.P.S., e in ogni caso, anche successivamente, per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza. La locuzione “in ogni caso” viene letta come indizio di un potere non confinato alle sole ipotesi tipiche delle condanne.
Il controllo sull’autorizzazione di polizia si collega ai compiti di prevenzione delle condizioni di sicurezza e di ordine pubblico. Esso può essere esercitato in senso negativo in presenza di situazioni che incidano, anche sul piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al titolo. La preliminare valutazione, rapida e circoscritta, giustifica l’estensione dell’indagine al contesto socio-ambientale del richiedente, con il criterio del più probabile che non.
Il provvedimento impugnato supera le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. La Prefettura ha esercitato il potere discrezionale all’esito di un’istruttoria completa, valorizzando le plurime condanne irrevocabili del coniuge convivente e la pluri-pregiudicatezza dello zio materno, quali indicatori di un contesto familiare a rischio di condizionamento illecito. Tali elementi, pur non riferibili direttamente alla ricorrente, assumono rilievo legittimo in chiave preventiva.
Il Collegio richiama il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui nei settori economicamente delicati e a rischio di infiltrazione criminale — come il noleggio di autoveicoli — l’interposizione fittizia di soggetti incensurati costituisce modalità diffusa di elusione dei controlli. Di qui la legittimità di misure interdittive in presenza di indici concreti (TAR Campania, sez. V, n. 2910/2021 e n. 3735/2022; Cons. Stato, sez. III, n. 5828/2011 e n. 4610/2014).
Quanto al profilo difensivo, l’omessa menzione del nominativo dello zio nel decreto non ha leso il diritto di difesa, essendo il dato già indicato nella comunicazione di avvio del procedimento. Il Collegio esclude inoltre che l’incensuratezza della ricorrente integri un diritto automatico al titolo: la norma consente il diniego anche in presenza di sospetti gravi e circostanziati. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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