Ottemperanza al giudicato e carta docente: commissario, astreinte e limiti alle spese (TAR Campania n. 4103 del 29.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’attuazione del giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo, accertata l’inerzia della pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del titolo e nomina il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento. La penale di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è liquidata negli interessi legali sul capitale del giudicato, entro il limite del 10% dell’importo dovuto, con funzione compulsiva e non risarcitoria. Nel giudizio di ottemperanza non sono dovute le spese non funzionali all’introduzione del giudizio, quali quelle di precetto.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza alla sentenza n. 670/2023 del Tribunale di Benevento, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per otto anni scolastici, per un importo complessivo di € 4.000,00.
Deduce l’inefficacia della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede la condanna al pagamento, la nomina di un commissario ad acta con facoltà di ricorrere allo speciale ordine di pagamento in conto sospeso e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penale di mora. Il Ministero intimato si costituisce senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica la ritualità dell’azione sotto il profilo dei termini e dell’interesse, richiamando l’art. 114, comma 1, c.p.a. e l’art. 87, comma 2, lett. d), c.p.a. Rileva che la sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 c.p.c. e 115 c.p.a., nel testo novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, che ha reso le copie attestate conformi titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accerta quindi il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Poiché non è stata offerta prova dell’adempimento, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
In accoglimento della domanda, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, che provvederà in caso di inottemperanza nei successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione e il pagamento, precisando il Collegio che l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono legittimo impedimento. Il compenso è liquidato al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Accoglie nei limiti indicati anche la domanda di penale di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sul capitale del giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo anche tardivo, e il limite massimo al 10% dell’importo dovuto in linea capitale. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2021 sulla concorrenza dei poteri tra amministrazione e commissario e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019 sulla necessità del tetto della penalità per evitare una sproporzionata locupletazione. La liquidazione della penale maturata spetta al commissario.
Quanto alle spese, il Collegio distingue: nel giudizio di ottemperanza sono dovute solo le ulteriori somme funzionali alla pubblicazione, all’esame e alla notifica del titolo e agli atti accessori, mentre non sono dovute quelle relative al precetto o a procedure esecutive non satisfattive, rimesse alla libera scelta del creditore tra esecuzione civile e ottemperanza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.