Termine per l’appello: se scade in giorno festivo è prorogato al giorno successivo (Cass. civ. Sez. 3 n. 6063 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, qualora il termine per proporre appello scada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi dell’art. 155, quarto comma, c.p.c. Ne consegue che deve ritenersi tempestivo l’appello depositato nel giorno successivo a quello in cui il termine sarebbe ordinariamente scaduto, se tale giorno coincide con una festività. L’erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardività, fondata sul mancato computo della proroga legale, determina la cassazione della sentenza con rinvio al giudice a quo.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 15.11.2024, dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla società conduttrice avverso la sentenza del Tribunale di Milano che ne aveva dichiarato la risoluzione per grave inadempimento del contratto di locazione. Il giudice dell’impugnazione riteneva che l’appello fosse stato proposto tardivamente, in quanto, pur essendo stata la sentenza di primo grado notificata in data 1.3.2024, l’atto era stato depositato solo in data 2.4.2024, oltre il termine ritenuto spirante il 1.4.2024.
La società soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 155, quarto comma, c.p.c., per non aver la Corte territoriale considerato che il giorno 1.4.2024 coincideva con il lunedì dell’Angelo, giornata festiva, con conseguente proroga del termine al giorno successivo.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha ritenuto il motivo fondato. Ha rilevato che la stessa Corte territoriale aveva dato atto che la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta in data 1.3.2024 e che l’appello era stato depositato in data 2.4.2024. Il giudice del gravame, tuttavia, non si era avveduto che il termine, così computato, scadeva il 1.4.2024, giorno di festaività (lunedì dopo Pasqua).
La Corte ha evidenziato che l’art. 155, quarto comma, c.p.c. dispone che, se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Tale regola si applica anche ai termini per la proposizione delle impugnazioni, come quello di cui all’art. 325 c.p.c., senza che rilevi la natura del termine, essendo volta a garantire l’effettività del diritto di difesa.
Pertanto, il termine per proporre appello, scadente il 1.4.2024 (giorno festivo), doveva intendersi prorogato al 2.4.2024, data in cui l’appello era stato effettivamente depositato. Ne deriva che l’appello era tempestivo e che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’Appello era erronea.
La S.C. ha, quindi, accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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