Diniego di sanatoria e demolizione: irrilevante la motivazione sull’interesse pubblico (C.G.A.R.S. n. 304 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione edilizia in sanatoria e il conseguente ordine di demolizione, ove fondati sulla mancanza originaria del titolo, non richiedono motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico ulteriori rispetto al ripristino della legalità violata. Il principio non ammette deroghe per il solo fatto che l’ingiunzione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. Chi realizza un intervento edilizio senza acquisire preventivamente il titolo non matura alcun affidamento legittimo alla conservazione dell’opera. La circostanza che il provvedimento di diniego aggiunga un motivo ostativo non comunicato nel preavviso di rigetto non ne determina l’illegittimità, se esso richiama per relationem il motivo già oggetto di contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno nel Comune di Reitano, aveva collocato sul fondo nei primi anni Novanta una roulotte-casa mobile. Il Comune lo diffidò nel 1994 alla rimozione; l’anno successivo l’interessato presentò istanza di sanatoria. Dopo una lunga istruttoria, culminata in un preavviso di rigetto del 4 novembre 2014, l’amministrazione adottò il diniego definitivo di concessione edilizia, comunicato il 22 dicembre 2014. Nel 2016 seguì l’ordinanza di demolizione.
Il ricorrente impugnò dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, sia il diniego sia, con motivi aggiunti, l’ordine di demolizione, deducendo la violazione del contraddittorio procedimentale, il silenzio-assenso sulla sanatoria, l’avvenuta formazione di un affidamento e la disparità di trattamento rispetto alla zona omogenea B contigua. Il TAR, disposta una verificazione, respinse ricorso e motivi aggiunti. La parte ha proposto appello al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, esamina direttamente i motivi originari, riemergendo l’intero thema decidendum per effetto dell’appello. Rileva quindi la parziale irricevibilità dei motivi aggiunti: le censure sull’illegittimità del p.r.g. e sulla formazione del silenzio-assenso andavano proposte entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, non potendo la successiva ordinanza di demolizione rimettere in termini il ricorrente.
Nel merito, la Corte conferma la legittimità del diniego. Il provvedimento ha bensì aggiunto una ragione ostativa — il contrasto con l’art. 33 del p.r.g. — non contenuta nel preavviso di rigetto, ma ha richiamato espressamente quest’ultimo, facendone proprio il contenuto. Il motivo già oggetto di contraddittorio resta dunque quello fondato sulla violazione dell’art. 15 della legge regionale n. 78/1976, sicché le censure sull’art. 33 restano assorbite.
Tale ragione è di per sé sufficiente. La verificazione ha accertato che il manufatto è una vera opera edilizia stabilmente ancorata al suolo, realizzata a 115 metri dalla battigia, senza che la presenza di una strada interposta valga a interrompere la distanza. La mancanza originaria del titolo esclude la formazione di un affidamento e rende non necessaria la motivazione sull’interesse pubblico, come affermato da Cons. Stato, sez. VI, n. 729 del 2024 e dalle conformi Cons. Stato, sez. III, n. 9826 del 2024 e sez. II, n. 3493 del 2024.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la mancata inclusione dell’area nella zona omogenea B non presenta profili macroscopici di illogicità, in ragione dell’ampia discrezionalità comunale e dell’accertamento del verificatore circa la necessità di preventiva pianificazione entro i 150 metri. Infine, l’ordinanza di demolizione non è un mero duplicato della diffida del 1994, trovando fondamento nel diniego di sanatoria. L’appello è dunque respinto, con nulla per le spese stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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