Nomina politica dei commissari e prove digitali: onere di allegazione del ricorrente (TAR Campania n. 6086 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di separazione tra indirizzo politico e attività gestionale non impedisce che una fonte regolamentare o il bando attribuiscano al Presidente della Giunta regionale il potere di nomina dei componenti della commissione esaminatrice. L’atto di nomina è organizzatorio e preliminare rispetto alle operazioni selettive e non incide sull’autonomia valutativa dell’organo tecnico, salvo che il ricorrente alleghi e provi una concreta compromissione dell’imparzialità. La prevalenza di dirigenti interni all’amministrazione procedente non integra di per sé causa di incompatibilità, che richiede la dimostrazione di specifici rapporti personali o professionali idonei a pregiudicare la serenità del giudizio. L’uso di strumenti informatici per le prove scritte non è vietato dall’ordinamento e non lede le garanzie di anonimato, integrità e immodificabilità degli elaborati quando il sistema preveda fasi segregate e misure di tracciabilità. L’annullamento della procedura richiede la prova di un’effettiva lesione e non può fondarsi su un rischio astratto.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Campania per la copertura di posti di dirigente, profilo economico-finanziario, senza superare le prove scritte: ha riportato 10/30 alla prima prova e 18/30 alla seconda, a fronte della soglia di idoneità fissata in 21/30 per ciascuna prova. Ha quindi impugnato l’avviso di pubblicazione degli esiti e gli atti di nomina della Commissione esaminatrice, deducendo l’incompetenza del Presidente della Giunta, l’illegittima composizione dell’organo, il ricorso alle modalità telematiche e la violazione delle garanzie di anonimato, integrità e immodificabilità degli elaborati.

Con motivi aggiunti ha poi gravato la graduatoria finale di merito. La Regione si è costituita eccependo la carenza di interesse, l’improcedibilità per mancata impugnazione degli atti di scorrimento e il difetto di integrità del contraddittorio, invocando nel merito il rigetto delle domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle plurime eccezioni preliminari in applicazione del principio della ragione più liquida, richiamando Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936 e Cons. Stato, Ad. Plen., 27 aprile 2015, n. 5. Il ricorso è stato così definito sul rilievo, assorbente, della manifesta infondatezza nel merito.

Quanto al primo motivo, il TAR ha osservato che la nomina della Commissione è avvenuta in applicazione dell’art. 27, comma 3, del Regolamento regionale n. 6 del 2019 e dell’art. 8 del bando. La giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2016, n. 1829; TAR Toscana Firenze, sez. I, 12 settembre 2023, n. 837) ammette l’attribuzione del potere di nomina all’organo di governo, trattandosi di atto organizzatorio che non interferisce con la funzione valutativa. Il ricorrente non ha dimostrato alcuna concreta incidenza sull’autonomia della Commissione.

Il secondo motivo è stato respinto rilevando che l’art. 15 del Regolamento regionale n. 6 del 2019 non impone la prevalenza dei componenti esterni e che i dirigenti pubblici rientrano tra le categorie utilizzabili. L’incompatibilità non si desume dalla mera appartenenza all’ente procedente, ma richiede la prova di specifici rapporti personali o professionali (Cons. Stato, sez. III, 28 aprile 2016, n. 1628; Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2014, n. 4789; Cons. Stato, Sez. VII, 18 marzo 2025, n. 2236).

Sul terzo motivo, il Collegio ha escluso che esistesse una norma vietante l’uso di strumenti informatici nelle prove per l’accesso alla dirigenza, rilevando che la modalità digitale non ha inciso sul contenuto delle prove né sui criteri valutativi, trattandosi di tradizionale redazione di elaborati mediante videoscrittura.

Quanto alle garanzie di anonimato, il TAR ha confermato il principio per cui la loro violazione può determinare l’illegittimità della selezione (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 27), ma ha rilevato che il sistema prevedeva fasi distinte e sistemi segregati e non comunicanti, con hash crittografici e controlli di tracciabilità. Le censure si sono fermate alla prospettazione di un rischio astratto (Cons. Stato, sez. VII, 17 ottobre 2022, n. 8803; TAR Lazio Roma, sez. IV, 29 luglio 2024, n. 15379). Respinta la illegittimità derivata, ricorso e motivi aggiunti sono stati respinti con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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