Revoca del bando e sopravvenuta carenza di interesse nel ricorso (TAR Campania n. 6087 del 28.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta revoca del bando di concorso impugnato determina la carenza di interesse alla decisione di merito e l’improcedibilità del ricorso, non essendo più configurabile alcuna utilità concreta ed attuale per il ricorrente. Il giudice amministrativo non può sindacare nel merito le valutazioni discrezionali che hanno condotto alla revoca, salvo che per illogicità o errore di fatto. La dichiarazione di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese in base all’esito dei segmenti processuali già definiti. Nel caso di giudizio di regolamento di giurisdizione proposto dall’amministrazione e respinto dalle Sezioni Unite, la condanna alle spese di quel giudizio segue la soccombenza.

Il Fatto

Due federazioni sindacali impugnavano davanti al TAR Campania il decreto dirigenziale con cui la Regione aveva approvato un bando di concorso per sei posti di dirigente nell’area legale, insieme alle deliberazioni di Giunta che avevano rimodulato i posti e al regolamento regionale di modifica dell’ordinamento degli uffici. Le ricorrenti censuravano anche il diniego opposto a un’istanza di accesso difensivo.

Nel corso del giudizio la Regione proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, ottenendo la sospensione del processo. Sopravvenivano poi la nuova legge regionale sull’ordinamento della Giunta, l’annullamento del precedente regolamento da parte del Consiglio di Stato e una pronuncia della Corte costituzionale. Con successivo decreto la Regione revocava il bando impugnato e indiva una nuova procedura selettiva. All’udienza del 21 ottobre 2026 il ricorso era trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la revoca del bando approvato con il decreto dirigenziale impugnato è intervenuta in esecuzione della deliberazione di Giunta che aveva a sua volta revocato gli indirizzi originari. Le parti, nelle memorie conclusive, convergono nel riconoscere che l’organizzazione sindacale non ha più un interesse concreto ed attuale alla decisione di merito. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: la prosecuzione del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità.

Quanto alle spese del giudizio, il Tribunale le compensa. Dagli atti di causa non è possibile ricavare la fondatezza delle censure originariamente mosse avverso la procedura concorsuale. Non è escluso, infatti, che la revoca sia derivata dalle mutate esigenze dell’ente in ordine all’attuazione del PNRR e dalla nuova organizzazione della Giunta regionale introdotta dalla deliberazione del 31.7.2024. Tali valutazioni rientrano nelle valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione, insindacabili dal giudice amministrativo se non per evidenti vizi di illogicità o errore di fatto.

Nessuna condanna si giustifica nemmeno in relazione al ricorso per accesso, accolto con l’ordinanza cautelare che aveva già disposto la compensazione delle relative spese. Il Collegio esclude quindi che la Regione possa essere considerata soccombente su quel segmento.

Diversa è la sorte delle spese inerenti al giudizio per regolamento di giurisdizione. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, hanno rimesso la causa al TAR «anche per le spese del presente giudizio», dopo aver disatteso le censure della Regione. Sussistono pertanto giuste ragioni per condannare l’ente al pagamento di tali spese, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre oneri di legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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