Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempimento (TAR Sicilia n. 3375 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato amministrativo, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., il ricorrente è tenuto a provare il solo fatto costitutivo del proprio diritto, ossia l’esistenza di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato e la sua notificazione. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi, secondo il principio dell’art. 2697 c.c., devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli: incombe pertanto all’amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta integrale esecuzione. Il parziale pagamento della sola sorte capitale non estingue l’obbligo di ottemperanza, che permane per interessi legali e moratori e per le spese liquidate nel titolo. L’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore e non giustifica l’accollo delle relative spese all’ente.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile di Patti, con la sentenza n. 1421 del 12 dicembre 2024, la condanna del Comune al pagamento di una somma ingiunta in origine con decreto, comprensiva di sorte capitale, interessi legali e moratori e spese. Il titolo, notificato all’amministrazione nel dicembre 2024 e divenuto definitivo, non veniva eseguito integralmente: la ricorrente riferiva il pagamento della sola quota capitale.
Non avendo ricevuto interessi e spese legali, la società proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sotto questo profilo la domanda risultava ammissibile.
Il nucleo argomentativo attiene alla ripartizione dell’onere probatorio. Il Tribunale richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. Poiché la ricorrente aveva dimostrato il fatto costitutivo, cioè la decisione del giudice ordinario passata in giudicato secondo l’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a., incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di quel titolo per sopravvenuto adempimento.
L’ente non costituito ha lasciato sfornita tale prova. Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, comprensivo delle spese e dei diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Sono invece escluse le spese di precetto, perché l’impiego di strumenti diversi dall’ottemperanza risponde a scelta libera del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario generale di altro Comune, con facoltà di delega a funzionario munito di idonea professionalità, incaricato di dare corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ente. Il compenso, posto a carico dell’amministrazione soccombente, è liquidato con separato decreto previa presentazione, a pena di decadenza ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, di nota entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, assimilabile alle procedure esecutive mobiliari, con richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 4029 del 2025.
Nota della Redazione
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