Nomina del direttore di dipartimento sanitario e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Marche n. 21 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La selezione per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico, poiché si articola in una scelta di carattere essenzialmente fiduciario del direttore generale dell’azienda, nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da una commissione. Ne consegue che la controversia sulla procedura selettiva e sulla revoca dell’incarico appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale conclusione si perviene anche qualora l’atto sia qualificato come di macro-organizzazione, giacché, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992, le aziende sanitarie operano con autonomia imprenditoriale e i relativi atti organizzativi restano sottratti alla giurisdizione amministrativa. L’impugnazione degli atti presupposti con la formula “si opus” è irrilevante ai fini della giurisdizione, valutata secondo il petitum sostanziale.

Il Fatto

Il Sindacato ricorrente impugnava la determinazione del Direttore dell’Area Vasta n. 1 con cui era stato nominato il direttore del Dipartimento di Prevenzione, unitamente al documento istruttorio e, in via subordinata, alla presupposta determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 834 dell’11 dicembre 2014 e ad alcuni atti regionali richiamati “si opus e in parte qua”.

Contro tali atti erano dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sia in via derivata dalla determina presupposta, sia come vizi propri della procedura comparativa. Nel giudizio si costituivano il Ministero della Salute e la Gestione Liquidatoria della soppressa ASUR Marche; quest’ultima eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità per carenza di interesse, oltre al difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto escluso la necessità di riunire il ricorso ai numerosi giudizi connessi sulla riorganizzazione del Dipartimento di prevenzione. Ha rilevato che la connessione non assume rilievo, poiché il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. A tale esito non osta la presenza di atti regionali impugnati “si opus”, rispetto ai quali non risultano formulate specifiche censure.

Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha osservato che l’impugnazione degli atti presupposti, operata al solo fine di sottrarre fondamento ai successivi atti di gestione ritenuti lesivi, è irrilevante per la giurisdizione, individuata secondo il criterio del petitum sostanziale (Cons. Stato, Sez. III, n. 4719 dell’11 ottobre 2017).

Nel merito della questione, il Collegio ha ricordato che la selezione per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico. La procedura non prevede prove selettive con formazione di graduatoria, ma soltanto una scelta fiduciaria del direttore generale nell’ambito di un elenco di soggetti idonei. Rientra pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario la procedura selettiva e la revoca dell’incarico, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4107 del 28 maggio 2021.

Tale conclusione vale a maggior ragione nel caso in esame, dove la ricorrente contestava proprio la natura fiduciaria della nomina e l’insufficiente procedimentalizzazione della stessa. Il Tribunale ha inoltre precisato che, anche a voler qualificare l’atto come di macro-organizzazione, le controversie sugli atti organizzativi delle aziende sanitarie appartengono ugualmente alla giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992 configura le aziende sanitarie come soggetti con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, con la conseguente applicazione della riserva di giurisdizione.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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