Autoconcessione demaniale marittima comunale e gestione diretta del porto turistico (TAR Campania n. 306 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Comune può scegliere di gestire direttamente un porto turistico, assumendo in proprio la gestione del bene demaniale marittimo mediante autoconcessione. Tale scelta rientra nel principio di autoorganizzazione dell’ente locale e non richiede alcuna procedura comparativa ai sensi dell’art. 37 cod. nav., né la valutazione delle domande concorrenti di privati. La gestione diretta non integra una sottrazione del bene alla concorrenza, poiché la direttiva 2006/123/CE non si applica ai servizi portuali e non impone agli Stati di esternalizzare i servizi di interesse economico generale. L’atto di autoaffidamento costituisce una superfetazione formale dell’ordinaria modalità di utilizzo del bene pubblico. Il Comune non versa in conflitto di interessi quando gestisce direttamente un’area diversa da quella oggetto di domanda concorrente.
Il Fatto
Una società consortile impugnava davanti al TAR Campania la concessione demaniale marittima n. 2 del 13 novembre 2023, con cui il Comune resistente aveva rinnovato in proprio favore la precedente concessione n. 4/2020, relativa a un’area demaniale ricompresa nel porto cittadino e finalizzata al completamento di edifici pubblici.
La ricorrente deduceva violazione delle garanzie partecipative, assenza di atti attuativi, incompetenza della Giunta comunale, modifica illegittima della destinazione dell’area portuale, sottrazione delle concessioni alla procedura a evidenza pubblica e conflitto di interessi dell’ente. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso, in rito, la censura di incompetenza della Giunta comunale, rilevando che la delibera di indirizzo impugnata non è immediatamente lesiva della sfera giuridica della ricorrente e presuppone la successiva adozione di atti attuativi. All’organo giuntale non era precluso impartire indirizzi operativi ai dirigenti per l’utilizzo delle infrastrutture portuali.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. Quanto all’assenza degli atti attuativi, il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la mancata approvazione dello strumento attuativo — come il Piano attuativo delle aree demaniali — non preclude il rilascio delle concessioni, quando lo strumento generale contenga prescrizioni sufficientemente dettagliate. Diversamente, si determinerebbe un congelamento sine die dell’azione amministrativa.
La censura relativa alla violazione dell’art. 40, comma 8, della legge regionale Campania n. 5/2021 è stata smentita dalla documentazione che attestava l’avvenuta interlocuzione con le strutture regionali e le autorità marittime. Parimenti infondata è risultata la doglianza sull’art. 34 cod. nav., non essendo emersa alcuna modificazione funzionale dell’area demaniale.
Sul nucleo centrale del ricorso, il Collegio ha aderito all’orientamento che qualifica la gestione di un porto turistico come servizio pubblico locale di rilevanza economica. L’ente locale può gestirlo direttamente, internalizzandolo, senza obbligo di affidamento a terzi. La direttiva 2006/123/CE non si applica ai servizi portuali e non impone la selezione concorrenziale. L’autoconcessione è superflua sul piano formale e non richiede motivazioni particolari, trattandosi dell’ordinaria modalità di utilizzo del bene pubblico.
Il Collegio ha infine escluso il dedotto conflitto di interessi, nonché la violazione delle garanzie partecipative, poiché l’amministrazione aveva replicato alle osservazioni e il vizio formale non avrebbe inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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