Atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie e riparto di giurisdizione (TAR Marche n. 20 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie sono adottati con atto di diritto privato, in coerenza con il carattere imprenditoriale strumentale al fine pubblico perseguito: rispetto ad essi difetta la giurisdizione del giudice amministrativo, a favore del giudice ordinario. Non integra un concorso in senso tecnico la selezione per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa, essendo la scelta di carattere fiduciario del direttore generale. Restano invece devoluti al giudice amministrativo gli atti aziendali che costituiscono mero recepimento di atti regionali di programmazione sanitaria, senza esercizio dei poteri di autorganizzazione. Le sopravvenute modifiche normative e amministrative che rendono certa e definitiva l’inutilità della pronuncia determinano la sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Un sindacato dei veterinari pubblici ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario al Capo dello Stato e poi a seguito di opposizione dinanzi al TAR, la deliberazione di Giunta regionale con cui si è modificato il riordino delle reti cliniche e si sono definiti i parametri di riduzione delle strutture complesse e semplici degli enti del servizio sanitario regionale, unitamente alle determinazioni aziendali di recepimento.
Con motivi aggiunti e con un separato ricorso il sindacato ha gravato le nomine dei direttori dei dipartimenti di prevenzione delle Aree Vaste, la direttiva in materia di contenimento della spesa del personale e l’approvazione dell’assetto organizzativo aziendale, deducendo illegittimità derivata e vizi propri. La Regione e la gestione liquidatoria dell’azienda hanno eccepito l’originaria e sopravvenuta carenza di interesse e il difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riunisce i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva. Sul ricorso introduttivo rileva che la riorganizzazione regionale contestata è stata superata: la legge regionale n. 19 del 2022 ha soppresso l’azienda unica e costituito le aziende sanitarie territoriali, mentre le linee di indirizzo approvate nel 2024 dettano una disciplina dettagliata del dipartimento di prevenzione. Nessuno di tali atti è stato impugnato. Ne deriva una situazione di fatto e di diritto del tutto nuova, che rende certa e definitiva l’inutilità della sentenza e integra la sopravvenuta carenza di interesse, in linea con Cons. Stato, V, n. 7630 del 2024.
Sulla giurisdizione il Tribunale distingue. Le determinazioni aziendali che recepiscono gli atti regionali di programmazione non esprimono poteri di autorganizzazione: costituiscono mero recepimento e restano devolute al giudice amministrativo, secondo la distinzione già tracciata da TAR Molise n. 260 del 2024. Per tali atti la carenza di interesse già dichiarata si estende.
Quanto agli atti adottati dai direttori delle Aree Vaste e dal direttore generale, aventi ad oggetto nomine dei direttori di dipartimento e approvazione dell’assetto organizzativo, il Collegio rileva d’ufficio il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.. La selezione per l’incarico di direttore di struttura complessa non è un concorso in senso tecnico, ma una scelta fiduciaria del direttore generale nell’ambito di un elenco di idonei: la cognizione spetta al giudice ordinario (Cons. Stato, III, n. 4107 del 2021).
Il medesimo esito vale per gli atti qualificabili di macro-organizzazione. L’art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede che l’organizzazione e il funzionamento delle aziende siano disciplinati con atto aziendale di diritto privato: la definizione legislativa di un atto come privatistico esclude la giurisdizione amministrativa, come affermato dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 5556 del 2023; Cass. S.U. n. 1349 del 2021). La determinazione che approva l’assetto organizzativo aziendale rientra in tale categoria, e a essa si estende il difetto di giurisdizione per gli atti collegati o richiamati.
Il Tribunale dichiara pertanto i ricorsi in parte improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e per il resto inammissibili per difetto di giurisdizione, con riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono integralmente compensate in ragione dei mutamenti normativi e del consolidarsi degli orientamenti sulla giurisdizione.
Nota della Redazione
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