Nella divisione ereditaria è precluso il raggruppamento parziale delle porzioni senza il consenso degli interessati (Cass. civ. Sez. 2 n. 14258 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella divisione ereditaria, quando l’immobile non è comodamente divisibile e la divisione dell’intera sostanza non può effettuarsi senza il frazionamento, è precluso al giudice il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, ossia la formazione di lotti al cui interno si stabilisca una nuova comunione tra alcuni condividenti. Tale modalità divisoria è ammessa solo in presenza di una espressa e specifica istanza di attribuzione congiunta proposta dai coeredi interessati ai sensi dell’art. 720 cod. civ., da intendersi esclusivamente quali coloro che rimarranno in comunione a seguito dell’accorpamento. L’attribuzione d’ufficio di una porzione unica a più coeredi, contro la loro volontà, integra la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un comproprietario di un immobile ereditario, titolare di un nono dell’asse, conveniva in giudizio i due germani, ciascuno proprietario di quattro noni, chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria con divisione in natura, previa verifica della comoda divisibilità del bene, oppure, in subordine, l’assegnazione per l’intero a sé con obbligo di conguaglio. I convenuti, senza opporsi alla divisione, avevano eccepito la presunta indivisibilità del bene e chiesto, unicamente per tale evenienza, l’attribuzione dell’intero immobile in comunione tra loro, in ragione della quota maggioritaria.
Il Tribunale dichiarava lo scioglimento della comunione, frazionando l’immobile in due sole porzioni: il seminterrato, attribuito in via esclusiva all’attore, e la restante parte, assegnata ai convenuti in comunione tra loro, con condanna degli stessi al pagamento di un conguaglio. La Corte d’appello, adita dai soccombenti, rigettava il gravame, escludendo la dedotta violazione del principio della domanda. I soccombenti proponevano quindi ricorso per Cassazione, deducendo, tra gli altri, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere il giudice di merito mantenuto tra loro una comunione forzosa mai richiesta.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, censurando il richiamo operato dalla Corte territoriale al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Cassazione ha ricordato che nella divisione, in assenza del consenso degli interessati, non è consentito il c.d. raggruppamento parziale delle porzioni, ovvero la divisione in lotti all’interno dei quali si stabilisca una nuova comunione tra alcuni condividenti. Coeredi «interessati» sono solo coloro che rimarranno in comunione sul cespite oggetto di attribuzione, essendo precluso al giudice imporre una comunione forzosa in assenza di domanda. La Corte ha richiamato i propri precedenti (Sez. 2, n. 782 del 1963; Sez. 2, n. 574 del 1966; Sez. 2, n. 5222 del 1978; Sez. 6-2, n. 36736 del 2022) e ha chiarito che il diritto di ciascun coerede alla quota in natura, ex art. 718 cod. civ., non significa diritto a una porzione di ciascun bene, ma diritto a una porzione che riproduca la composizione qualitativa della massa, secondo il disposto di cui all’art. 727 cod. civ.
Qualora la divisione dell’intero non possa effettuarsi senza frazionamento, il sistema legale prevede l’attribuzione in natura a ciascuno della porzione dei beni facilmente divisibili o, in caso di non comoda divisibilità, l’attribuzione dell’intero bene a uno o più condividenti che ne facciano richiesta e, in mancanza, la vendita dell’immobile. Tale sistema non contempla soluzioni intermedie: la vendita costituisce l’ultima ratio, cui si ricorre solo se nessun condividente richieda l’assegnazione, restando escluso che i poteri discrezionali del giudice ex art. 720 cod. civ. si estendano fino all’inclusione d’ufficio del bene indivisibile nella porzione di un condividente che non ne abbia fatto richiesta, o all’attribuzione congiunta di una porzione unica a più titolari contro la loro volontà.
Nella specie, i ricorrenti avevano chiesto l’assegnazione in comunione del bene solo in ipotesi di indivisibilità, non già in quella – poi verificatasi – di frazionamento. Il giudice di merito, invece, aveva proceduto al frazionamento ed al raggruppamento parziale delle quote, imponendo una comunione forzosa su un bene non più identico a quello rispetto al quale era stata formulata la domanda di attribuzione congiunta. Il richiamo alla sentenza n. 218 del 2015 è stato ritenuto non pertinente, in quanto in quel caso i beni erano plurimi ed era stata richiesta la conservazione della comunione su di essi, senza modificarne l’identità giuridica ed economica.
La Corte ha quindi enunciato il principio di diritto sopra riportato e, ritenuto fondato il primo motivo, ha dichiarato assorbiti i restanti, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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