Rimborso spese di conservazione nella comunione e consenso presunto del comunista (Cass. civ. Sez. 2 n. 9446 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di comunione ordinaria, l’art. 1110 c.c. attribuisce al comunista che abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune il diritto al rimborso, a condizione che abbia preventivamente interpellato o avvisato gli altri partecipanti, i quali siano rimasti inerti, gravando su di lui l’onere di provare sia l’inerzia sia la necessità dei lavori, con disciplina diversa e meno rigorosa rispetto a quella del condominio negli edifici, ove il rimborso è condizionato al presupposto dell’urgenza. Qualora il partecipante compia un atto di ordinaria amministrazione, anche consistente in un negozio giuridico, sussiste la presunzione del consenso degli altri comunisti, ai sensi dell’art. 1105, comma 1, c.c., superabile solo dimostrando il dissenso di una quota maggioritaria o eguale della comunione, senza che occorra una deliberazione formale. Il consenso all’atto di gestione può essere manifestato per facta concludentia e la sua valutazione, integrante un elemento costitutivo della pretesa, può essere compiuta dal giudice anche d’ufficio, senza necessità di sollecitare il contraddittorio, non configurandosi come eccezione in senso proprio.

Il Fatto

Un comproprietario di un fabbricato, titolare della quota di 4/6, conveniva in giudizio un’altra comunista, deducendo che, d’accordo con gli altri partecipanti, aveva eseguito opere comuni anticipando le relative somme e chiedendo il rimborso della quota a carico della convenuta. La comunista si costituiva proponendo domanda riconvenzionale volta alla condanna di controparte all’adeguamento dell’immobile e al rimborso di proprie spese.

Il Tribunale di Catanzaro accoglieva la domanda attrice e rigettava la riconvenzionale; la decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro, che respingeva il gravame. Avverso la sentenza territoriale la soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi in ragione della loro stretta connessione, ha premesso il quadro normativo di riferimento. In materia di comunione, l’art. 1110 c.c., diversamente dalla disciplina del condominio, non richiede l’urgenza dei lavori, ma solo che il comunista abbia interpellato o avvisato gli altri partecipanti, i quali siano rimasti inerti, restando a suo carico la prova sia dell’inerzia sia della necessità degli interventi.

Quanto al consenso, la Corte ha richiamato il principio per cui, in tema di comunione ordinaria, l’atto di ordinaria amministrazione compiuto da uno dei partecipanti si presume assistito dal consenso degli altri, ai sensi dell’art. 1105, comma 1, c.c., presunzione superabile solo dimostrando il dissenso di una quota maggioritaria o eguale, senza necessità di una deliberazione formale. Ne deriva che il comunista può sostenere le spese e concludere gli accordi necessari, purché abbia avvisato gli altri, gravando sui dissenzienti l’onere di dimostrare il loro disaccordo.

La S.C. ha quindi escluso la necessità di forme specifiche per la manifestazione del consenso, trattandosi di attività per la quale non è prevista la forma scritta ad substantiam. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, che aveva desunto il conferimento di un mandato implicito alla ricorrente dalla sottoscrizione del contratto di appalto e della prima variante, nonché l’accettazione della seconda variante dal comportamento concludente tenuto dalla stessa, che non aveva mai sollevato obiezioni fino alla chiamata in giudizio ed aveva ritirato le chiavi di alcuni locali.

Infine, la Corte ha disatteso la censura relativa alla violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., osservando che l’accertamento del consenso del comunista riguarda un elemento costitutivo della pretesa, rientrante nel thema decidendum. La circostanza che il giudice lo ritenga rilasciato implicitamente o espressamente non incide sull’oggetto del contendere, con la conseguenza che non era necessario sollecitare un ulteriore contraddittorio specifico sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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