Rapporti nonni-nipoti fuori dal ricorso in cassazione ex art. 473-bis.24 (Cass. civ. n. 24717/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra minori e ascendenti, i tempi di frequentazione riconosciuti a questi ultimi, diretti unicamente a preservare la continuità della relazione affettiva e non riconducibili all’esercizio di una funzione educativa necessaria, non incidono su posizioni parentali essenziali. Essi restano pertanto estranei all’ambito applicativo dell’art. 473-bis.24, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., che ammette il ricorso per cassazione solo avverso provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale, sull’affidamento o sulla collocazione del minore. Il diritto degli ascendenti ex art. 317-bis cod. civ. ha natura derivata e recessiva rispetto alla posizione dei genitori ed è strumentale al benessere del minore. Nei giudizi promossi dagli ascendenti ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., ove non si contestino profili di responsabilità genitoriale, non ricorrono i presupposti per la nomina del curatore speciale del minore ex art. 473-bis.8 cod. proc. civ..

Il Fatto

I genitori di due minori in tenera età ricorrevano per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza che, in sede di reclamo contro un provvedimento interinale del Tribunale per i minorenni, aveva confermato il diritto degli ascendenti materni, ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti mediante incontri protetti quindicinali presso i Servizi sociali. Il Tribunale aveva ritenuto non provate le condotte vessatorie dei nonni e aveva valutato l’indisponibilità della madre a un percorso di mediazione come non giustificativa dell’opposizione agli incontri. La Corte territoriale confermava, non ravvisando profili di turbamento tali da rendere gli incontri contrari all’interesse dei minori.

I genitori articolavano cinque motivi, deducendo la nullità del procedimento per omessa nomina del curatore speciale, la violazione dell’art. 317-bis cod. civ., il contrasto irriducibile della motivazione, l’omesso ascolto dei minori e il vizio motivazionale sull’esclusione delle prove. I nonni resistevano con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente, su rimessione a pubblica udienza, l’ammissibilità del ricorso avverso provvedimenti interinali in materia di rapporti tra ascendenti e nipoti. Rileva che l’art. 473-bis.24 cod. proc. civ. tipizza il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di reclamo nei soli casi di cui al primo comma, n. 2: provvedimenti che sospendono o limitano la responsabilità genitoriale, modificano in modo sostanziale l’affidamento o la collocazione del minore, o dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori. La norma evoca istituti propri della responsabilità genitoriale e le sole figure genitoriali. Gli ascendenti non sono litisconsorti necessari nei procedimenti relativi ai nipoti e la loro posizione ha natura derivata e recessiva; i tempi di visita sono funzionali al sostegno della relazione affettiva, non all’esercizio di una funzione educativa necessaria. Un’interpretazione estensiva sarebbe abrogativa della previsione, sicché il motivo è infondato.

Quanto al curatore speciale, la Corte esclude che ricorrano i presupposti dell’art. 473-bis.8 cod. proc. civ. La figura è destinata a operare nei conflitti inerenti alla responsabilità genitoriale, quando il contrasto tra i genitori determina il difetto di rappresentanza legale del minore ex art. 78 cod. proc. civ. Solo se gli ascendenti contestino profili di responsabilità genitoriale può emergere l’esigenza della nomina. Nel caso in esame il thema decidendum riguarda esclusivamente il diritto di visita e frequentazione rivendicato dagli ascendenti, senza contestazione di profili di responsabilità genitoriale.

Il carattere preliminare dei profili esaminati e il loro esito di infondatezza comportano l’assorbimento dei restanti motivi, investendo aspetti ulteriori e meramente derivati. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni e con esenzione dal contributo unificato. È disposta l’omissione delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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