Omessa valutazione della richiesta ex art. 131-bis dopo la sentenza della Consulta (Cass. pen. n. 31867/2026)
Principi di diritto (Massima)
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è applicabile al delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen. per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. Il giudice di appello che ometta del tutto di valutare la richiesta di applicazione di tale causa di non punibilità, formulata con motivi aggiunti dopo l’intervenuta declaratoria, incorre in un vizio rilevabile in cassazione. La sentenza va annullata limitatamente a tale punto, con rinvio per nuovo giudizio.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, assolveva l’imputato dai reati di cui ai capi 10) e 11) dell’imputazione e rideterminava la pena per il reato di cui al capo 9), confermando la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen., anche in punto di pena, in considerazione della negativa personalità desunta dai precedenti penali.
Il difensore dell’imputato proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 337 e 131-bis cod. pen. e agli artt. 533 e 125 cod. proc. pen., lamentando che la Corte di merito non avesse motivato sulla richiesta di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Il Sostituto Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il ricorso. La sentenza impugnata ha assolto l’imputato dai reati di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen. contestati ai capi 10) e 11) e ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. contestato al capo 9), anche in punto di pena, in considerazione della negativa personalità dell’imputato desunta dai precedenti penali.
Risulta invece del tutto omessa la valutazione della richiesta, formulata dall’appellante con motivi aggiunti depositati il 14 gennaio 2026, di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Tale causa è divenuta applicabile al delitto di resistenza per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 20 ottobre 2025, depositata il 27 novembre 2025, intervenuta in epoca successiva alla scadenza dei termini per la proposizione dell’appello, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.
La Corte dispone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della causa speciale di non punibilità, con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. La statuizione di condanna per il reato di cui al capo 9) resta ferma negli altri profili, oggetto di rinvio solo quanto alla valutazione dell’art. 131-bis cod. pen.
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Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 707 c.p. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso