Nota a piè di pagina illeggibile e soccorso istruttorio: esclusione illegittima (Cons. Stato n. 4686 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di un concorrente per la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte dei co-offerenti è illegittima quando l’obbligo di sottoscrizione congiunta è contenuto in una nota a piè di pagina del modello di gara che, per una discrasia informatica del formato editabile, non risulti leggibile con tutti i programmi di videoscrittura. In tale ipotesi la volontà negoziale dei co-offerenti va ricostruita in chiave sostanzialistica, avuto riguardo all’offerta economica e alla documentazione allegata, e il vizio è sanabile mediante soccorso istruttorio, non integrando un’incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta. Il principio di conservazione degli atti giuridici impone alla stazione appaltante di fare salva l’aggiudicazione rispondente all’intenzione della parte, ove non siano pregiudicate situazioni di terzi.

Il Fatto

Il Comune di Piuro indice una procedura per l’alienazione di un immobile. All’esito, la ricorrente risulta aggiudicataria. A seguito della domanda di annullamento in autotutela del secondo classificato, la stazione appaltante esclude gli aggiudicatari provvisori, rilevando che la domanda di partecipazione era stata presentata da un’unica offerente a nome di altri co-offerenti, privi della sottoscrizione dell’offerta. L’immobile viene quindi aggiudicato al secondo classificato.

La ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Lombardia, che rigetta l’istanza cautelare; l’appello cautelare è accolto dal Consiglio di Stato, che impone la riammissione e inibisce la stipula nelle more del merito. Il Comune rinnova la procedura e aggiudica nuovamente agli originari aggiudicatari. Il ricorso di primo grado viene poi respinto sul rilievo che, in caso di co-offerenti, l’offerta è congiunta e la mancanza delle firme impedisce la formazione della volontà negoziale. La soccombente appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta prioritariamente, quale ragione più liquida, il motivo relativo al soccorso istruttorio. La sentenza di primo grado aveva escluso la sanabilità sul presupposto che l’offerente si fosse obbligata per la sola propria quota. Il Consiglio di Stato rileva invece che l’esclusione era stata disposta per il mancato rispetto di un adempimento contenuto esclusivamente in una nota a piè di pagina del modello di partecipazione.

Il dato decisivo è di natura informatica. I modelli pubblicati sul sito istituzionale, in formato .rtf editabile, mostravano contenuti diversi a seconda del programma di videoscrittura utilizzato: aperti con applicativi dell’ambiente Mac, non riportavano alcuna nota in calce sulla necessità della sottoscrizione di ciascun co-offerente; aperti con programmi dell’ambiente Microsoft, la nota compariva. La circostanza è ammessa dalla stessa amministrazione. La clausola su cui si fonda l’esclusione era dunque contenuta in un’annotazione non leggibile con tutti i software.

Su questo presupposto la volontà negoziale va ricostruita secondo una lettura sostanzialistica della lex specialis, richiamando i principi espressi da Cons. Stato, Sez. V, n. 1620 del 2025: l’interpretazione delle regole di gara non può arrestarsi al dato formale, ma deve tendere al risultato sostanziale, senza violare la concorrenza e la parità di accesso al mercato. La domanda di partecipazione richiama espressamente i co-offerenti, dei quali sono allegati i documenti di riconoscimento, e l’offerta economica manifesta l’intenzione di vincolarsi per l’intero immobile.

Il Collegio passa quindi alla disciplina del soccorso istruttorio, oggi regolato dall’art. 101 del Codice dei contratti pubblici, che ne ha ampliato ambito e funzioni secondo un approccio volto a evitare l’eccessivo formalismo. Vengono richiamati i confini tracciati dalla Corte di giustizia: divieto di trattativa e di modifica dell’offerta, parità di trattamento, possibilità di integrare documenti non richiesti a pena di esclusione, correzione dei soli errori materiali manifesti senza modifica sostanziale. La carenza di sottoscrizione non è assimilabile alla mancanza assoluta di firma o alla sottoscrizione di soggetto privo di procura, non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta incertezza assoluta, con la conseguenza che il vizio è sanabile.

Il principio di conservazione imponeva pertanto di fare salva l’aggiudicazione, non pregiudicando situazioni di terzi. Il Collegio valorizza anche il pregiudizio economico per l’amministrazione, essendo l’offerta dell’appellante più alta di quella del secondo classificato, e rileva che da quest’ultimo nessun serio pregiudizio può essere lamentato. Il quarto motivo è accolto, la sentenza riformata e l’originario ricorso respinto, con assorbimento degli altri motivi e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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