Compensazione delle spese illegittima se fondata su inerzie del difensore (Cons. Stato n. 4688 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione delle spese di giudizio postula una motivazione che dia conto dei giusti motivi, valutando tutte le circostanze del caso concreto nel rispetto del principio della soccombenza. La scarsa diligenza del difensore in adempimenti formali non costituisce ragione idonea a giustificare la compensazione: essa attiene al rapporto tra cliente e professionista, non alla posizione della parte nel processo. Abrogato il sistema delle tariffe professionali, la liquidazione del compenso deve comunque riferirsi ai parametri del D.M. n. 55/2014, potendosene discostare solo con motivazione, fermo il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che esclude liquidazioni simboliche non consone al decoro professionale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito davanti al TAR Lombardia per l’ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto alla cd. Carta docenti in relazione agli incarichi di supplenza conferiti, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento degli importi dovuti. Il giudice di prime cure, con ordinanza collegiale, aveva richiesto il deposito delle asseverazioni di conformità ai sensi degli artt. 136, comma 2-ter, cod. proc. amm. e 22, comma 2, CAD; incombente cui il ricorrente aveva dato esecuzione.

Con sentenza il TAR accoglieva il ricorso ma disponeva la compensazione delle spese. L’appellante ha impugnato la statuizione in parte qua, dolendosi di una motivazione perplessa, incongrua e irragionevole, per essere la compensazione fondata sulla scarsa diligenza del difensore in taluni adempimenti formali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione e il principio di diritto secondo cui il giudice amministrativo ha ampio potere discrezionale in materia di spese, potendo riconoscere i giusti motivi per la compensazione ovvero escluderla, ma deve comunque tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto. Resta fermo il principio della soccombenza: la deroga ad esso richiede una motivazione adeguata.

La Corte ricostruisce il quadro normativo sul compenso professionale. L’art. 9, comma 1, legge n. 27/2012 ha abrogato il sistema delle tariffe; la legge n. 247/2012 ha previsto che il compenso sia pattuito di regola per iscritto (art. 13) e, in difetto, liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali. Non sussiste più il vincolo della inderogabilità dei minimi tariffari già posto dall’art. 24, legge n. 794/1942, ma la liquidazione deve riferirsi al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, salvo motivato discostamento.

Il giudice deve quindi regolare le spese avendo riguardo alle caratteristiche, all’urgenza e al pregio dell’attività prestata, all’importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, alle condizioni soggettive del cliente, ai risultati conseguiti, al numero e alla complessità delle questioni e agli eventuali contrasti giurisprudenziali.

Nella specie il TAR si è limitato a richiamare la scarsa diligenza del difensore in taluni adempimenti formali. Si tratta di circostanza eventualmente valutabile dal cliente per apprezzare la qualità dell’operato del professionista, ma non utile a giustificare la compensazione. La statuizione va dunque riformata, procedendosi per effetto devolutivo a nuova liquidazione equitativa, in considerazione della difficoltà e dell’impegno richiesti dalla causa, vertente su un’unica questione relativa al silenzio-inadempimento. L’appello è accolto; le spese del grado seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

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