Cittadinanza: irrilevante l’assoluzione sopravvenuta al diniego (Cons. Stato n. 4685 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992, la valutazione di stabile integrazione dello straniero costituisce espressione di un potere discrezionale di alta amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del controllo estrinseco e formale. Il giudizio di inaffidabilità e di mancata integrazione va espresso con riferimento alle circostanze esistenti al momento dell’adozione del provvedimento, in applicazione del principio del tempus regit actum. Le sopravvenienze di fatto, ivi compresa la sentenza di assoluzione intervenuta dopo il diniego, non sconfessano la legittimità della determinazione amministrativa. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità e ragionevolezza della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato istanza di cittadinanza italiana per residenza. Il Ministero dell’Interno respinse l’istanza con decreto del 19 marzo 2019, valorizzando due vicende penali — una notizia di reato per maltrattamenti in famiglia e un’ordinanza di custodia cautelare per traffico di stupefacenti — e rilevando l’insufficienza reddituale del richiedente.
Il T.a.r. per il Lazio respinse il ricorso, ritenendo l’assoluzione intervenuta in appello solo dopo l’adozione dell’atto e quindi ininfluente. Lo straniero appellò dolendosi del difetto di motivazione e di istruttoria, della mancata considerazione del percorso di integrazione e dell’assenza di parametri temporali nel giudizio reddituale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra requisito formale della residenza decennale e valutazione sostanziale di integrazione sociale, che si compendia in un insieme di elementi lavorativi, economici, familiari e di irreprensibilità della condotta. Sul punto richiama il proprio orientamento (Cons. Stato sez. I, 943/2022 e n. 1959/2020; sez. VI, n. 3006/2011).
Il provvedimento concessorio è qualificato come atto di alta amministrazione, espressione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini, subordinato a un interesse pubblico e a uno status di integrità morale e civile del richiedente. Il sindacato giurisdizionale, ribadisce la Sezione richiamando la propria giurisprudenza (Cons. St., sez. III, n. 5679/2021; n. 7036/2020), non può spingersi oltre la verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione.
Nel caso concreto la valutazione ministeriale non appare illogica: al momento della determinazione risultava sussistente una condanna per un reato grave contro la persona, oggetto di assoluzione solo successiva. La Corte esclude che la sopravvenienza valga a travolgere il giudizio per due ragioni. Anzitutto perché essa, al pari delle sopravvenienze normative, va considerata dalla P.A. durante il procedimento, in forza del tempus regit actum (Cons. Stato, sez. III, n. 8269/2023; sez. V, n. 5353/2021). In secondo luogo perché l’assoluzione è intervenuta ai sensi dell’art. 530, secondo comma, cod. proc. pen., per mancato raggiungimento della prova, e non per insussistenza del fatto.
Quanto al requisito reddituale, il Consiglio conferma le statuizioni del T.a.r. L’Amministrazione può fissare ex ante parametri minimi di reddito, individuati nel riferimento all’art. 3 del d.l. n. 382/1989 e all’art. 2, comma 15, legge n. 549/1995, in quanto indicatori di autosufficienza economica. Il reddito di € 17.160,00 per il 2017 non è sufficiente, mancando la prova per le annualità del periodo di osservazione e risultando insufficienti, dalle risultanze “punto fisco”, i redditi 2015 e 2016 in rapporto al nucleo familiare. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.