Nota soprassessoria impugnabile e obbligo del MASE di concludere la VIA (TAR Sicilia n. 1759 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’Amministrazione, in riscontro a diffida, subordini la conclusione del procedimento di VIA al completamento dell’istruttoria tecnica e all’acquisizione del concerto, senza indicare tempi di ragionevole definizione, ha carattere soprassessorio ed è autonomamente impugnabile, perché produce un arresto a tempo indeterminato del procedimento e vanifica l’interesse pretensivo dell’istante. Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, il MASE è titolare di un obbligo autonomo e non eludibile di adottare il provvedimento conclusivo entro i termini di legge, che permane anche in caso di ritardi o inerzie della Commissione tecnica o dell’Amministrazione chiamata al concerto. L’inutile decorso del termine determina l’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’obbligo di provvedere con determinazione espressa, di accoglimento o di diniego, ai sensi dell’art. 2 legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato al MASE, nel gennaio 2025, istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto eolico on shore di potenza superiore a 108 MW e relative opere di connessione, da realizzarsi in Sicilia. Il progetto, di competenza statale, è ricompreso tra quelli inseriti nel PNIEC.
Pubblicata la documentazione il 10.03.2025, l’Amministrazione non ha adottato il provvedimento nel termine di legge. La società ha quindi diffidato il Ministero alla conclusione del procedimento; il MASE ha riscontrato con la nota impugnata, con cui ha rappresentato di avere trasmesso la documentazione alla Commissione per l’istruttoria tecnica e di attendere l’esito del concerto del MiC, senza indicare tempi di definizione. La società ha proposto ricorso per l’annullamento della nota, l’accertamento del silenzio-inadempimento e la condanna del Ministero a concludere il procedimento, con riserva della domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola generale secondo cui l’atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, perché la lesione è imputabile all’atto conclusivo del procedimento. Richiamando un orientamento consolidato (tra le altre, Cons. Stato, Sez. VI, n. 2862 del 2016; Cons. Stato, Sez. IV, n. 602 del 2017), il Tribunale individua le eccezioni: sono impugnabili gli atti vincolanti che esprimono un indirizzo ineluttabile, gli atti interlocutori che determinano un arresto tale da vanificare l’aspirazione alla rapida soddisfazione dell’interesse pretensivo e gli atti soprassessori che producono un arresto a tempo indeterminato.
La nota impugnata rientra in quest’ultima categoria. Il MASE, in riscontro alla diffida, ha ritenuto di dovere attendere il completamento dell’istruttoria della Commissione PNIEC-PNRR e il rilascio del concerto del MiC, omettendo di indicare tempi di ragionevole definizione e lasciando il procedimento pendente nonostante il decorso dei termini perentori.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006: il procedimento deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione della documentazione, con 130 giorni per l’istruttoria della Commissione e la predisposizione dello schema di provvedimento e 30 giorni per l’adozione finale, previo concerto del MiC da rendersi entro 20 giorni. Pubblicata la documentazione il 10.03.2025, il termine massimo è scaduto il 17.08.2025 e il provvedimento conclusivo non è stato adottato.
Il Tribunale afferma che l’art. 25 pone in capo al MASE un obbligo autonomo di concludere il procedimento, che permane anche in caso di mancata predisposizione dello schema da parte della Commissione o di omessa espressione del concerto. Il principio è ribadito da giurisprudenza amministrativa unanime (TAR Puglia, Bari, n. 500/2024; TAR Sicilia, Palermo, n. 1728/2024; TAR Lazio, Roma, n. 12670 del 2024; TAR Sardegna n. 547 del 2024).
Quanto al concerto, in forza dello Statuto speciale siciliano e delle norme di attuazione, le competenze in materia di tutela del paesaggio e, in particolare, le funzioni del MiC relative al concerto di cui all’art. 25, commi 2 e 2-bis, sono di competenza dell’Assessorato regionale dei beni culturali, come chiarito dal CGA (sentenze n. 677 e n. 678 del 2024). Sussiste dunque l’obbligo del Ministero, in forza dell’art. 2 legge n. 241/1990, di definire il procedimento con provvedimento espresso.
Il ricorso è accolto: la nota soprassessoria è annullata e il silenzio-inadempimento è dichiarato illegittimo, con assegnazione al Ministero del termine di 120 giorni per provvedere e nomina, in caso di persistente inerzia, del commissario ad acta ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a. La domanda risarcitoria, non coltivata in udienza, resta assorbita.
Nota della Redazione
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