Note di credito su tetti di spesa annullati e sopravvenuta carenza di interesse (TAR Molise n. 261 del 21.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’amministrazione richiede a una struttura sanitaria accreditata l’emissione di note di credito per allineare la fatturazione ai tetti di spesa costituisce atto di mera esecuzione dei decreti che quei tetti hanno imposto. L’annullamento giurisdizionale dei decreti presupposti determina la caducazione automatica dell’atto esecutivo, ancorché autonomamente impugnato. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 35, comma 1, cod. proc. amm., non essendo configurabile alcuna utilità concreta e attuale derivante dall’eventuale annullamento di un provvedimento già privo di effetti. La successiva ridefinizione del rapporto e la sottoscrizione di un nuovo contratto confermano il definitivo superamento dell’assetto controverso.

Il Fatto

La società ricorrente, istituto di ricovero e cura a carattere scientifico accreditato con il Servizio Sanitario Regionale, impugnava la nota con cui la Struttura Commissariale le aveva chiesto di emettere note di credito per allineare la fatturazione dell’annualità 2019 ai tetti di spesa fissati dai decreti commissariali. La ricorrente contestava la riduzione del budget, la soppressione del budget per le prestazioni di alta complessità, l’introduzione di un tetto invalicabile per le prestazioni salvavita e per quelle destinate ai pazienti extraregionali, oltre alla violazione dei propri diritti partecipativi e dell’affidamento.

Le amministrazioni intimate eccepivano la sopravvenuta carenza di interesse, avendo la ricorrente medio tempore sottoscritto il nuovo contratto per l’acquisto delle prestazioni sanitarie relative al 2019, comprensivo di clausola di salvaguardia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che le condizioni dell’azione sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo, richiamando l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5010 del 28.11.2016 e le pronunce dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014, n. 4 del 2018 e n. 22 del 2021, che identificano l’interesse nel bisogno concreto e attuale di tutela giurisdizionale.

La Corte rileva che la richiesta di emissione delle note di credito si presenta oggettivamente come atto di mera esecuzione dei decreti commissariali nn. 10 e 11 del 2020, regolatori dell’esercizio 2019. Tali decreti sono stati annullati dal TAR Molise con la sentenza n. 99 del 17 marzo 2021, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4372 del 30 maggio 2022.

Da quell’annullamento è conseguita la caducazione automatica della comunicazione impugnata. L’amministrazione avrebbe dovuto rideterminarsi sulla disciplina del budget, sicché non residua alcun interesse a decidere sulla legittimità di una richiesta fondata su tetti di spesa già eliminati in sede giurisdizionale.

Il Collegio valorizza inoltre la riedizione del potere amministrativo: con il D.C.A. n. 18 del 28.04.2022 l’amministrazione ha ridisciplinato i tetti di spesa proprio in esecuzione delle sentenze di annullamento, riconoscendo come retribuibili le prestazioni rese a favore di pazienti di altre regioni in misura eccedente il budget, nei limiti delle compensazioni effettivamente liquidate alla Regione. Il nuovo schema contrattuale approvato con quel decreto è stato sottoscritto dalla ricorrente in data 24.06.2022, con successiva liquidazione del corrispettivo. Tali circostanze confermano il definitivo superamento della richiesta del 2020.

La Corte riconduce dunque la causa di improcedibilità non tanto alla clausola di salvaguardia, quanto all’annullamento giurisdizionale dei decreti presupposti, intervenuto prima della stipula del nuovo contratto. Il ricorso è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese sono poste a carico in solido della Struttura Commissariale e della Regione. Sul piano della soccombenza virtuale il Collegio osserva che l’atto impugnato era affetto, per derivazione, dagli stessi vizi dei decreti annullati, e che la mancata adozione di un formale atto di ritiro ha ingiustificatamente protratto il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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