Terzo condono e vincoli relativi: insanabili i nuovi volumi o superfici (TAR Sicilia n. 2892 del 21.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d, del decreto legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, ha carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli relativi, e non soltanto assoluti. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 ha confermato la piena applicabilità in Sicilia della disciplina statale, con la conseguenza che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1. Non è pertanto condonabile l’opera che abbia determinato nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi, dovendosi valutare l’intervento nella sua unitarietà. A fronte di un atto vincolato di repressione dell’abuso non sono necessari il preavviso di rigetto né una specifica comparazione degli interessi.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile in Taormina, ha presentato nel 2004 domanda di condono per una serie di opere: ampliamenti ai piani primo e terra, riqualificazione di un vano destinato ad angolo cottura, un portico esterno e un piccolo corpo di fabbrica destinato a lavanderia. Le opere risultano ultimate in date diverse, tra il 1991 e il 2001. Nel 2018 l’interessato ha chiesto alla Soprintendenza il parere di competenza ai sensi della legge n. 326/2003.

Con provvedimento del 2 febbraio 2024 la Soprintendenza ha negato il nulla-osta, richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30 dicembre 2022, e ha ordinato la rimessione in pristino. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo la violazione dell’art. 146, ottavo comma, del decreto legislativo n. 42/2004, il difetto di motivazione, la violazione del principio di proporzionalità, la formazione di un silenzio-assenso e l’illegittimità della circolare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza n. 252/2022 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, gli artt. 1, secondo comma, e 2 della stessa legge. Il rinvio operato dall’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 all’art. 32 del decreto legge n. 269/2003 investe non solo termini e forme della domanda, ma anche i limiti sostanziali al rilascio del titolo. Ne deriva che il carattere ostativo della lettera d) opera pure in presenza di vincoli relativi.

Richiamando le proprie recenti pronunce e i precedenti del C.G.A.R.S. n. 836/2023 e n. 288/2023, il TAR precisa le condizioni che devono ricorrere congiuntamente perché l’opera in area vincolata sia sanabile: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo; conformità alle prescrizioni urbanistiche; riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’allegato 1; parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Quanto alle nozioni di volume e superficie, il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il divieto di incremento riguarda qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza distinzione tra volumi tecnici e interrati. La superficie utile va intesa in senso ampio e finalistico, quale attitudine dell’opera a modificare stabilmente la conformazione vincolata del territorio.

Nel caso concreto gli interventi hanno determinato nuovi volumi o superfici. Il Collegio sottolinea che l’abuso va considerato nella sua unitarietà, non essendo possibile selezionare le porzioni sanabili. Il richiamo alla circolare regionale soddisfa l’onere motivazionale ex art. 3, terzo comma, della legge n. 241/1990. Il carattere vincolato dell’atto rende superflui il preavviso di rigetto e la comparazione degli interessi, non essendo configurabile alcun affidamento alla conservazione della situazione abusiva.

Il silenzio-assenso invocato ex art. 17 della legge regionale n. 4/2003 non è pertinente, riferendosi la norma al primo e secondo condono. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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