Notifica all’Agenzia delle entrate e doppia ratio decidendi nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 26606 del 10.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo pec presso l’ufficio periferico dell’Agenzia delle entrate è valida, poiché il Ministero dell’Economia e delle Finanze non rappresenta né l’Agenzia né i suoi uffici periferici, e non ne va disposta la rinnovazione. Quando una decisione di merito si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, divenuta definitiva la motivazione non impugnata. Il mancato inoltro della raccomandata informativa determina la nullità e non l’inesistenza della notifica, sanata dalla tempestiva impugnazione del contribuente. È inammissibile il motivo che introduce in sede di legittimità una questione non affrontata nella sentenza impugnata e non dedotta dinanzi al giudice di merito.
Il Fatto
Il contribuente ricorreva per cassazione, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia che aveva rigettato l’appello contro la pronuncia di primo grado. Quest’ultima, a sua volta, aveva respinto il ricorso contro un avviso di intimazione di pagamento di debiti tributari relativi all’anno d’imposta 2008, portati da un avviso di accertamento oggetto di separato giudizio.
Ricevuta la comunicazione di proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente insisteva per la decisione e depositava memoria, con la quale chiedeva la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze o dell’Avvocatura Generale dello Stato.
La Motivazione della Corte
La Corte disattendeva l’istanza di rinnovazione della notifica. La notifica a mezzo pec presso l’ufficio periferico dell’Agenzia era andata a buon fine. Quanto al Ministero, la Corte ribadiva che lo stesso non rappresenta né l’Agenzia delle entrate né l’eventuale ufficio periferico (Cass. n. 28187/2024). Dopo l’istituzione dell’Agenzia, la capacità di stare in giudizio dei suoi uffici periferici, concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di notificare ricorso e sentenza alternativamente presso la sede centrale o presso gli uffici periferici (Cass. n. 1954/2020). Qualora l’Agenzia non sia stata rappresentata dall’Avvocatura dello Stato, la notifica presso quest’ultima sarebbe nulla (Cass. n. 17700/2021).
Nel merito, il primo e il secondo motivo — violazione dell’art. 115 c.p.c. per pretesa erronea percezione della prova e violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. per difetto di motivazione — venivano trattati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La sentenza d’appello aveva espressamente esaminato il motivo sulla notifica dell’intimazione, ritenendola regolare, e aveva aggiunto che il vizio di nullità e quello di inesistenza sono irrilevanti ove l’atto abbia raggiunto lo scopo (Cass. n. 654/2014; Cass. n. 13852/2010).
Il riferimento all’avviso di accertamento contenuto in un passaggio della motivazione, frutto di un mero lapsus calami, non compromette la chiarezza del ragionamento né integra errore revocatorio percettivo. Soprattutto, la seconda statuizione — autonoma ratio decidendi — non era stata oggetto di specifica impugnazione. Richiamando Cass. n. 17182/2020, Cass. n. 10815/2019, Cass. n. 7499/2019 e Cass. Sez. Un. n. 34476/2019, la Corte ne traeva l’inammissibilità per difetto di interesse delle censure residue, essendo divenuta definitiva la motivazione non impugnata. Nel merito la seconda ratio risultava comunque conforme a diritto, in linea con Cass. nn. 22800-22801/2026: il mancato inoltro della raccomandata informativa produce nullità sanata dall’impugnazione tempestiva.
Il terzo motivo, sulla validità della sottoscrizione con firma digitale per assenza di attestazione di conformità, era anch’esso inammissibile. I giudici d’appello avevano accertato la validità della sottoscrizione su delega ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973. La censura attingeva una questione diversa, non affrontata in sentenza e non dedotta nei gradi di merito, con conseguente preclusione in sede di legittimità (Cass. n. 18018/2024, Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 15430/2018). Il ricorso veniva perciò dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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