Notifica cartella: irriperibilità relativa e ricezione della raccomandata informativa (Cass. civ. Sez. V n. 13331 del 14.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 trova applicazione l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973. Ai fini del perfezionamento della notifica è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione. La notifica irrituale impedisce il maturare del termine prescrizionale della pretesa azionata con la cartella.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’intimazione di pagamento emessa a seguito di una cartella di pagamento relativa all’IVA dovuta per l’anno 1998, dolendosi della mancata notificazione dell’atto presupposto a quello impugnato. La CTP di Roma accoglieva il ricorso; proponeva appello il riscossore.
Con la pronuncia impugnata la CTR dell’Abruzzo riformava la decisione di primo grado, ritenendo che la documentazione versata in atti comprovasse la ritualità delle operazioni di notifica e che, dunque, fosse impedito il maturare del termine prescrizionale della pretesa azionata con la cartella. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 140 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di rilevare il vizio della notifica in radicale difetto della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa.
La Corte reputa il motivo fondato e richiama il proprio orientamento (Cass. Ordinanza n. 9782 del 19/04/2018): in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, si applica l’art. 140 cod. proc. civ. per effetto del combinato disposto dell’art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973.
Ne deriva che, ai fini del perfezionamento, devono essere espletati tutti gli adempimenti prescritti, compresi l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale: non è sufficiente la sola spedizione. Poiché la CTR aveva ritenuto validamente perfezionato il procedimento notificatorio, la stessa ha commesso l’errore di diritto denunciato.
Assorbiti i restanti motivi, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, per nuovo esame del merito nel rispetto dei principi illustrati e per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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