Domanda reiterata di protezione dopo l’expulsione e limite al diritto di permanenza (Cass. civ. Sez. 1 n. 13419 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una domanda di protezione internazionale, anche se reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata. In tale ultima ipotesi, il decreto di espulsione non è colpito da invalidità sopravvenuta e resta esclusa la sospensione dell’esecuzione, atteso che la domanda reiterata non è idonea a inficiare il provvedimento espulsivo opposto. La censura che deduca l’omessa valutazione dei rischi in caso di rimpatrio è inammissibile per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ., quando le allegazioni dell’opponente siano generiche e non pertinenti.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino tunisino in Italia dal 2020, era stato destinatario di un provvedimento di espulsione disposto dal Prefetto di Ferrara in quanto privo di un titolo di soggiorno in corso di validità. L’espulsione era stata adottata in virtù della circostanza che la seconda domanda di protezione internazionale reiterata, presentata il 21.1.2025 dopo la notifica del provvedimento espulsivo e dopo il rigetto di altra domanda reiterata, era stata dichiarata inammissibile. Il ricorrente aveva proposto opposizione avanti al Giudice di pace di Ferrara, producendo documentazione lavorativa e un contratto di locazione, ma il giudice di primo grado aveva respinto l’opposizione, ritenendo la legittimità dell’espulsione e la genericità delle allegazioni circa i pericoli in caso di rimpatrio. La sentenza del Giudice di pace di Ferrara n. 151/2025 è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli infondati. Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la Corte ha osservato che, seppure il giudice di pace abbia inteso restrittivamente l’identificazione del perimetro del suo sindacato in sede di opposizione all’espulsione, ha nondimeno rilevato la genericità delle allegazioni svolte dall’opponente in merito ai rischi e pericoli cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio. Sul punto, la censura difetta di specificità ai sensi dell’art. 366, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. ed è pertanto inammissibile.
Con riguardo al secondo motivo, concernente l’omessa valutazione di merito della domanda reiterata da parte della Commissione Territoriale, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità relativa all’art. 7 del d.lgs. n. 25 del 2008, applicabile alle domande proposte dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018). Tale disposizione prevede che la presentazione di una domanda di protezione internazionale, anche reiterata, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio sino alla decisione della Commissione territoriale, salvo che si tratti di domanda reiterata presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento, emesso quindi precedentemente, o di successiva domanda reiterata dopo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza, con decisione definitiva, della prima domanda reiterata (Cass. 4561/2022).
La Corte ha escluso l’applicabilità del principio affermato in Cass. 34155/2025, secondo cui, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale sia avanzata dopo l’adozione del decreto di espulsione, tale decreto non è colpito da invalidità sopravvenuta, restandone soltanto sospesa l’eseguibilità ed incombendo sul giudice di pace l’obbligo di verificare quale provvedimento abbia assunto la Commissione territoriale. Tale principio, ha precisato la Corte, non si attaglia al caso di specie, vertendosi in fattispecie di seconda domanda reiterata di protezione avanzata dopo la definitività della declaratoria di inammissibilità della domanda precedente.
La Corte ha pertanto respinto il ricorso, senza provvedere sulle spese di lite in mancanza di effettiva attività difensiva da parte dell’Amministrazione, e ha dichiarato non applicabile l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo il procedimento esente da tasse e imposte ai sensi dell’art. 13-bis, comma 3, d.lgs. n. 286/1998.
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Nota della Redazione
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