Notifica del dispositivo e specificità dei motivi di appello (Cass. pen. Sez. II n. 39400 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli eventuali vizi nella notifica del dispositivo della sentenza di appello non costituiscono causa di nullità della decisione, ma possono incidere unicamente sui termini per l’impugnazione; il relativo vizio resta comunque assorbito dall’intervenuta tempestiva impugnazione, con la quale la parte dimostra di aver conosciuto il contenuto del provvedimento. La declaratoria di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi preclude al giudice di legittimità l’esame dei corrispondenti vizi di motivazione dedotti in ricorso, non potendo il ricorrente introdurre in Cassazione censure che avrebbe dovuto articolare in modo specifico nel gravame. L’onere di specificità dei motivi di appello, già imposto dall’art. 581 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n. 103/2017 e rafforzato dal d. lgs. n. 150/2022, impone di enunciare in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto del provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione.

Il Fatto

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza di condanna del Tribunale per il reato di truffa, disponendo l’esecutività della decisione di primo grado. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a quattro motivi: i primi due deducono l’omessa notifica del dispositivo della sentenza di appello al domicilio eletto e la notifica esclusiva al difensore a mezzo p.e.c., con conseguente nullità della vocatio in ius; il terzo e il quarto lamentano vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata assoluzione per speciale tenuità del fatto, oltre al trattamento sanzionatorio.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ricostruito il quadro delle notifiche: l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio e la notifica della sentenza era stata correttamente eseguita, per l’imputato, presso il difensore stesso, nonché al difensore anche in proprio. La censura del ricorrente concerneva, in realtà, la mancata notifica del dispositivo.

Il Collegio ha richiamato l’art. 23-bis, comma 3, legge n. 176/2020, secondo cui il dispositivo della decisione è comunicato alle parti, e l’art. 23, comma 9, che regola la sottoscrizione e il deposito in cancelleria. Da tali disposizioni ha tratto la conseguenza che gli eventuali vizi nella notifica del dispositivo non determinano la nullità della sentenza, ma possono incidere soltanto sui termini per l’impugnazione: il motivo è pertanto manifestamente infondato.

In ogni caso, la Corte ha rilevato che il vizio resta assorbito dall’intervenuta tempestiva impugnazione, con la quale il ricorrente ha dimostrato di conoscere il contenuto della sentenza, contestando con il terzo e il quarto motivo anche i punti relativi alle attenuanti generiche e alla speciale tenuità del fatto.

Quanto a tali ultimi motivi, il Collegio ha osservato che la Corte territoriale aveva dichiarato l’appello inammissibile per totale genericità, mancando l’indicazione di qualsiasi elemento del caso concreto sul quale valutare la meritevolezza delle circostanze o la tenuità del fatto. I relativi istituti erano stati invocati in modo del tutto generico, senza riferimenti alle circostanze concrete.

La Corte ha poi ricordato che l’art. 581 cod. proc. pen., come novellato dall’art. 1, comma 55, legge n. 103/2017, già prima della riforma Cartabia aveva introdotto più stringenti oneri di specificità, imponendo all’appellante di indicare i capi e i punti della decisione impugnati, le richieste e i motivi in fatto e in diritto. Il d. lgs. n. 150/2022 ha reso ancora più esplicito tale principio, precisando che la mancanza di specificità ricorre quando, per ogni richiesta, non siano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni del provvedimento impugnato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *