Sequestro preventivo e ricorso per cassazione: solo violazione di legge (Cass. pen. Sez. II n. 39401 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione avverso le ordinanze pronunciate a norma dell’art. 322-bis cod. proc. pen. è consentito, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente per violazione di legge, nozione nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non sono pertanto ammissibili i motivi formalmente prospettati come violazione di legge che si risolvano in diverse letture o valutazioni del materiale probatorio. Ne consegue che è inammissibile il ricorso del terzo che, deducendo la titolarità dei beni sequestrati, censuri la valutazione dei documenti compiuta dal tribunale del riesame.

Il Fatto

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente viene eseguito d’urgenza, ai sensi dell’art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., su quantitativi di oro, monili e metalli preziosi rinvenuti presso i locali di una società operante nel commercio di metalli preziosi, nell’ambito di indagini per riciclaggio di somme provenienti dal narcotraffico a carico del legale rappresentante di quella società.

Una diversa società, qualificatasi terzo estraneo al reato, chiede la revoca del sequestro assumendo di essere proprietaria dei gioielli, consegnati all’indagata in conto visione quale campionario per fiere orafe. Il G.i.p. rigetta l’istanza; il Tribunale del riesame rigetta l’appello. La terza interessata propone ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti incentrati su violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per una ragione preliminare di ordine processuale. I quattro motivi, formalmente articolati come violazione di legge, deducono in realtà vizi di motivazione, non consentiti avverso le ordinanze pronunciate ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen..

Il Collegio richiama la costante giurisprudenza di legittimità — Sez. II n. 18951 del 2017, Sez. III n. 4919 del 2016, Sez. Un. n. 5876 del 2004 — secondo cui nel concetto di violazione di legge rientrano gli errores in iudicando o in procedendo e i soli vizi della motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico del giudice. Non sono perciò ammissibili motivi che, sotto quella veste, propongano diverse letture o valutazioni del materiale probatorio.

Su questa base la Corte esamina il merito delle censure e le ritiene manifestamente infondate, trattandole congiuntamente. La giurisprudenza invocata dalla ricorrente — Cass. pen. Sez. II n. 47007 e n. 2887 del 2007, in tema di beni di terzi estranei al reato — è giudicata inconferente: essa riguarda il caso contrario del bene intestato a terzo ma nella disponibilità dell’indagato, per il carattere fittizio dell’intestazione o per particolari rapporti in atto. Nel caso di specie, invece, i beni sono stati rinvenuti e sequestrati nella disponibilità della società dell’indagato ed è la ricorrente ad asserirne la proprietà.

Il provvedimento impugnato — osserva la Corte — è sorretto da motivazione logica e congrua, non apparente. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non provata né l’esistenza di un rapporto di agenzia tra le due società, né la possibilità di identificare con certezza i beni consegnati in conto visione. Ha inoltre esaminato documentazione nuova, non sottoposta al giudice a quo, che non avrebbe potuto essere introdotta in appello cautelare in ossequio al principio della doppia devoluzione, richiamando Sez. IV n. 576 del 2024 e Sez. II n. 5697 del 2024. La descrizione sommaria del materiale consegnato tra il 2019 e il 2022, priva di riferimento a specifici articoli, non consente di collegare i monili sequestrati a quelli asseritamente consegnati.

Nessuna violazione di legge è dunque ravvisabile e la motivazione non può considerarsi né mancante né apparente. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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