Affidamento in prova: no a censure di merito sulla revoca (Cass. pen. Sez. 7 n. 25958 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che abbia respinto l’opposizione in materia di misure alternative è ammissibile solo se denuncia violazione di legge o vizio di motivazione, non già quando proponga una diversa lettura degli elementi di fatto. La mancata acquisizione di una relazione UEPE aggiornata e la dedotta sopravvenienza di comportamenti positivi non integrano autonomi vizi di legittimità, ove il giudice di merito abbia esposto un percorso argomentativo plausibile e logicamente coerente. In presenza di reiterate inadempienze alle prescrizioni e di nuovi reati commessi durante l’espiazione, il giudizio di recessività di ogni successivo segnale di disponibilità al cambiamento costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato richiesta di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Messina aveva rigettato l’istanza e, successivamente, respinto l’opposizione proposta dall’interessato.
Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell’art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto l’intempestività della memoria difensiva depositata in data 01.06.2026, con la quale erano state ribadite le considerazioni già contenute nell’atto introduttivo a sostegno dell’ammissibilità dei motivi.
Nel merito, il Collegio osserva che le censure, pur formalmentearticolate come violazione di legge e vizio di motivazione, deducono in realtà inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso rispetto a un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture.
Il giudice di merito aveva considerato la gravità dei fatti commessi tra il 2019 e il 2021, le plurime inadempienze alle prescrizioni connesse alla misura dell’affidamento in prova — sostituita dalla detenzione domiciliare, a sua volta revocata — e l’accertamento di altri reati commessi durante l’espiazione della pena. Il Tribunale aveva inoltre evidenziato la pendenza di ulteriori procedimenti penali a carico del ricorrente.
Quanto alla mancata acquisizione di una relazione UEPE più aggiornata e alla dedotta mancata considerazione del tempo trascorso e dei comportamenti positivi successivi alle revoche, la Corte qualifica tali rilievi come prospettazione di un’alternativa valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, con plausibile e logicamente motivato apprezzamento, aveva ritenuto recessivo e comunque insufficiente ogni ulteriore segnale di disponibilità del condannato a mutare condotta.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.