Ordine di demolizione atto dovuto e onere della prova dell’abuso (TAR Umbria n. 167 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza che ingiunge la rimozione di opere edilizie abusive e la riduzione in pristino ha natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato: essa è dotata di adeguata e sufficiente motivazione quando contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività. In presenza di un’opera priva di titolo, l’amministrazione ha il solo potere-dovere di sanzionarla, mentre l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione e la consistenza dell’abuso incombe sul privato, secondo il principio di vicinanza della prova. La valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica dell’intervento, non essendo consentito frammentarlo per applicare regimi edilizi di favore. L’eventuale esenzione dall’autorizzazione paesaggistica di singole opere accessorie non sottrae l’intervento unitario al regime autorizzatorio cui è complessivamente soggetto.

Il Fatto

I proprietari di un compendio immobiliare sito in Perugia, ricompreso in zona storica e gravato da vincolo paesaggistico, impugnano l’ordinanza con cui il Comune ha ordinato la rimozione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica, con ripristino dello stato dei luoghi, oltre agli accertamenti prodromici.

L’intervento contestato riguarda un fabbricato accessorio, in origine adibito a legnaia e fondo, ampliato e destinato a civile abitazione, con opere esterne di sistemazione, muri di contenimento, camminamenti e un pergolato in ferro. Il Comune aveva respinto la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, diniego mai impugnato. I ricorrenti deducono difetto di motivazione, carenza di istruttoria, erronea qualificazione delle opere accessorie e applicabilità dell’esenzione paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse del primo motivo. Il diniego di compatibilità paesaggistica non impugnato rende il manufatto definitivamente non conforme sotto tale profilo: l’ordine demolitorio, quale atto plurimotivato, sopravvive anche nell’ipotesi di accoglimento delle censure sulle difformità edilizie. Nel merito, l’ordinanza descrive le opere e le ragioni dell’abusività e indica con chiarezza il regime sanzionatorio applicabile, con riferimento all’art. 143 della L.R. n. 1/2015.

Quanto alla consistenza originaria del manufatto, il Tribunale rileva che la misura di 60 mq era già stata accertata nel preavviso di rigetto e nel successivo diniego, mai contestati: il dato è quindi pacifico e non più contestabile. L’ordinanza non è atto meramente confermativo, poiché l’unico accertamento svolto resta il sopralluogo originario.

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui l’onere della prova su epoca e consistenza dell’abuso grava sul privato. Tale onere si tempera solo se la parte allega elementi concreti, trasferendo all’amministrazione la prova contraria. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova rigorosa: le planimetrie prodotte, provenienti dalla parte e riferite a una pratica poi rinunciata, non hanno valore decisivo. Il Comune ha fondato il proprio accertamento non solo sul catasto, ma anche su foto aeree e sulla carta tecnica regionale. La CTU è pertanto inammissibile, non potendo colmare carenze probatorie della parte.

Il terzo motivo è disatteso: la tesi difensiva parcellizza un intervento edilizio unitario per applicare un regime di favore. La giurisprudenza richiede una visione complessiva dell’abuso, a maggior ragione in presenza di un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante. Le opere accessorie non possono essere declassate a pertinenze.

Infine, il quarto motivo è respinto: l’esenzione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 31/2017 e al punto 12 dell’allegato A potrebbe valere al più per il pergolato, non per la pavimentazione esterna né per i muri di contenimento, soggetti al regime dell’edificio principale. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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