Testimonianza de relato ex parte e onere della prova nel comodato (Cass. civ. Sez. 2 n. 13184 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il comodante che agisce per la restituzione del bene non deve provare la proprietà dello stesso, ma solo il titolo della relativa concessione in godimento al comodatario; grava su quest’ultimo l’onere di dimostrare l’eventuale diverso titolo in base al quale assume di detenere la cosa. La testimonianza resa de relato ex parte non è affetta da nullità in senso tecnico, ma la sua rilevanza è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sulla dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell’accertamento; la relativa considerazione attiene al piano dell’attendibilità e della rilevanza della prova, ossia al merito della valutazione rimessa al giudice di merito. L’omessa pronuncia su istanze istruttorie non integra il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., ma è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il Fatto
Le eredi di un artista convennero in giudizio una società, chiedendo la restituzione di opere pittoriche del loro dante causa, consegnate per essere esposte in un ristorante. La società convenuta si costituì, deducendo di aver ricevuto i dipinti da un terzo, il quale asseriva di esserne il legittimo proprietario per averli acquistati direttamente dall’autore. Le attrici ottennero la chiamata in causa del terzo, che formulò domanda di accertamento del proprio diritto di proprietà e di restituzione delle opere.
Il tribunale accolse parzialmente la domanda attorea, ordinando la restituzione al terzo di cinque dipinti, per i quali era stata accertata la sua proprietà, e condannandolo a restituire i restanti alle eredi. La corte d’appello, qualificata l’azione come domanda di restituzione di beni ceduti in comodato, confermò la decisione, ritenendo che le eredi avessero dimostrato il titolo contrattuale e che il terzo, assumendosi proprietario, non avesse assolto al relativo onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, riguardanti la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e il vizio di motivazione. Ha ritenuto corretta l’applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio, richiamando il principio per cui il comodante che agisce in restituzione deve provare solo la concessione in godimento, mentre il comodatario è onerato della dimostrazione di un eventuale diverso titolo di detenzione. Ha inoltre escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente, valorizzando il richiamo adesivo alla decisione di primo grado, purché consentano di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione.
La Corte ha poi dichiarato l’inammissibilità del terzo motivo, volto a far valere l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullità delle testimonianze, asseritamente rese tutte in violazione del divieto di testimonianza de relato. Ha precisato che il vizio di omessa pronuncia rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. si configura solo per domande attinenti al merito e non per istanze istruttorie. Ha inoltre chiarito che la testimonianza de relato ex parte non è nulla, ma assume una rilevanza sostanzialmente nulla in quanto vertente sulla dichiarazione della parte; essa può comunque concorrere a determinare il convincimento del giudice o essere utilizzata come valido elemento di prova quando suffragata da ulteriori risultanze.
Il quarto motivo, infine, è stato ritenuto inammissibile, in quanto volto a ottenere una rivalutazione delle prove testimoniali e della circostanza del versamento del prezzo, profilo riservato alla valutazione discrezionale del giudice di merito. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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