Indennità di trasferta esente solo se prevista dal contratto collettivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24172 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’eventuale vizio dell’atto amministrativo non ha diretta conseguenza sulla fondatezza della pretesa contributiva, poiché l’oggetto del giudizio dinanzi al giudice ordinario non è l’impugnativa di un atto amministrativo ma l’accertamento dei presupposti per il sorgere dell’obbligazione contributiva. L’emolumento forfettario riconosciuto al lavoratore non è qualificabile come indennità di trasferta ai sensi dell’art. 51, quinto comma, del d.P.R. n. 917/1986 quando non sia previsto dal c.c.n.l. applicato e sia privo di collegamento diretto con l’esecuzione di una specifica trasferta. L’anzianità forfettaria di settore, riconosciuta agli operai dalle norme contrattuali, comprende anche il servizio prestato presso precedenti datori di lavoro operanti nel medesimo settore, con conseguente rilevanza ai fini contributivi. L’inquadramento al I livello per i lavoratori di II livello di prima assunzione è ammesso solo se il lavoratore neoassunto non abbia svolto in precedenza attività lavorativa per conto di altra azienda del settore.

Il Fatto

La società proponeva opposizione avverso un avviso di addebito notificato dall’INPS per il pagamento di contributi relativi al periodo dal 2012 al 2017, a seguito di un accertamento ispettivo che aveva rilevato omissioni contributive per il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio oltre i quattro anni, l’erronea assunzione di operai al I livello in luogo del II, l’omessa registrazione di ore di lavoro supplementare e l’imputazione di compensi a titolo di trasferta senza giustificazione, con conseguente disconoscimento delle agevolazioni contributive fruite.

Il Tribunale rigettava l’opposizione e la Corte d’appello confermava la decisione, ritenendo fondate le pretese contributive. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando in particolare la violazione delle norme in materia di prova e la qualificazione come trasferta degli emolumenti corrisposti ai dipendenti.

La Motivazione della Corte

La Corte ha disatteso il primo motivo, relativo alla motivazione del verbale ispettivo, richiamando il principio secondo cui le regolarità o irregolarità procedurali del procedimento amministrativo non impediscono all’ente previdenziale di agire in giudizio per l’accertamento dell’esistenza dei rapporti di lavoro e dei conseguenti obblighi contributivi. Ha precisato che in materia di contributi l’oggetto del giudizio non è mai l’impugnativa di un atto amministrativo, vertendosi su situazioni giuridiche indisponibili.

Quanto al mancato espletamento della prova testimoniale, la Corte ha escluso la configurabilità di un error in procedendo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata non era apparente né contraddittoria. Ha inoltre evidenziato che la valutazione del quadro probatorio conforme nei due gradi di giudizio rende inammissibile la censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per effetto della preclusione di cui all’art. 360, quarto comma, c.p.c. in caso di doppia conforme.

In ordine all’efficacia probatoria delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali fanno piena prova solo dei fatti attestati come avvenuti in loro presenza, mentre le dichiarazioni degli interessati sono liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può attribuire maggior rilievo a quelle rese nell’immediatezza dei fatti rispetto a quelle raccolte in giudizio.

Con riferimento all’indennità di trasferta, la Corte ha precisato che l’art. 27 del c.c.n.l. pulizia e industria prevede il rimborso delle spese effettive, non un trattamento forfettario. Il riconoscimento di un importo forfettario, benché più favorevole, non può essere qualificato come indennità di trasferta ai sensi dell’art. 51, quinto comma, d.P.R. n. 917/1986, sia perché non previsto dal contratto collettivo sia perché il carattere forfettario esclude il collegamento diretto con l’esecuzione di una specifica trasferta, con conseguente assoggettamento all’ordinario regime contributivo.

Da ultimo, la Corte ha giudicato inconferente la censura relativa all’anzianità di settore, osservando che l’art. 22 del c.c.n.l. distingue tra impiegati e operai: per questi ultimi l’anzianità forfettaria di settore considera anche il servizio prestato presso precedenti datori di lavoro operanti nel medesimo settore. Parimenti corretta è risultata la lettura dell’art. 10 del c.c.n.l., che consente l’inquadramento al I livello per i lavoratori di II livello solo in caso di prima assunzione nel settore. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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