Carta docente e giudicato: commissario ad acta per il bonus non corrisposto (TAR Sardegna n. 362 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo verifica l’esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente al bonus della Carta elettronica. La parziale esecuzione della condanna, limitata alle spese legali e non estesa a capitale e interessi, integra inottemperanza e legittima la nomina del commissario ad acta. Il giudicato che abbia riconosciuto il diritto anche per gli anni scolastici “successivamente maturati” copre il periodo medio tempore maturato, che va eseguito in sede di ottemperanza. Quando il commissario è un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso commissariale.

Il Fatto

La ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento in suo favore della somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico oggetto di ricorso, oltre interessi legali e rifusione delle spese. La sentenza n. 134/2024, pubblicata il 15 febbraio 2024, veniva notificata al Ministero e all’Avvocatura distrettuale il 19 marzo 2024 e passava in giudicato.

Con la stessa nota del 19 marzo 2024 la ricorrente richiedeva formalmente il pagamento di quanto spettante e delle spese liquidate in favore del procuratore antistatario. Poiché l’amministrazione non adempiva, proponeva ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di mancata esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce l’andamento dell’esecuzione. Dopo il deposito del ricorso l’amministrazione ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, realizzando una parziale ottemperanza. È rimasta invece ineseguita la condanna sul capitale e sugli interessi, cioè il nucleo del giudicato formato sul riconoscimento del bonus annuale.

La ricorrente, con memoria del 12 novembre 2024, ha evidenziato che la sentenza ottemperanda aveva accertato il diritto anche agli anni “successivamente maturati”. Ne deriva la pretesa alla Carta del docente pure per l’anno scolastico 2023/2024, nel frattempo maturato. Il Tribunale recepisce l’impostazione e, nel dispositivo, accoglie il ricorso anche con riferimento a tale annualità: il giudicato del giudice del lavoro non si esaurisce negli anni indicati nel ricorso originario, ma si estende ai periodi successivi in forza della formula ampia della condanna.

Il giudice amministrativo aveva già tentato la via dell’adempimento spontaneo, rinviando la decisione all’udienza camerale del 4 dicembre 2024 e assegnando all’amministrazione un termine di 90 giorni per il pagamento. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2025 il difensore della ricorrente ha dichiarato il persistere dell’inadempimento su bonus e interessi; la difesa erariale ha riferito di aver sollecitato gli uffici senza offrire soluzioni utili.

Integrata così la mancata ottemperanza, il Tribunale accoglie l’istanza e nomina commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente e termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione. Trattandosi di funzionario interno alla struttura debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale. Le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, sono poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari; per la parte relativa alle spese legali già pagate è dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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