Ottemperanza e modifica sostanziale del giudicato in appello competenza Consiglio di Stato (TAR Calabria n. 1681 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la competenza funzionale si individua confrontando il dispositivo della sentenza di secondo grado con quello di primo grado e, se del caso, anche la relativa motivazione. Quando il dispositivo d’appello, pur respingendo l’impugnazione, rechi statuizioni che evidenziano uno scollamento dal percorso motivazionale del provvedimento gravato, la competenza si radica presso il Consiglio di Stato. Il riferimento al contenuto conformativo della motivazione impone di verificare se la sentenza d’appello abbia ampliato, ridotto o diversamente conformato gli obblighi nascenti dal dictum di primo grado. La mera presentazione di un nuovo ricorso per ottemperanza, relativo a parte residua del credito già definita dal giudice d’appello, non vale a eludere tale regola di competenza.
Il Fatto
I ricorrenti, eredi di un’espropriata, agivano per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello n. 1887/2017, come già accertata dal TAR con la sentenza n. 2134/2020, e per l’annullamento in parte qua delle determinazioni assunte dal Comune sulle indennità di esproprio, conosciute solo a seguito del deposito in Consiglio di Stato dell’11.7.2023.
Essi contestavano il metodo di calcolo adottato dal Commissario ad acta e dal Comune, lamentando la detrazione della ritenuta fiscale operata ex lege sull’indennità provvisoria, una rivalutazione degli acconti contrastante con le pronunce del giudice d’appello e il ritardo nello svincolo delle somme, con conseguente richiesta di interessi dal 30.7.2021 al 7.4.2022. La causa era rinviata per approfondimenti sulla competenza funzionale del TAR rispetto al Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’orientamento del giudice d’appello secondo cui, in caso di conferma della sentenza di primo grado, la competenza si individua in base all’indice testuale del dispositivo di secondo grado, indipendentemente dal percorso argomentativo. Ove invece il dispositivo evidenzi uno scollamento dalla motivazione e dal dispositivo di primo grado, con formule come “respinto con diversa motivazione”, la competenza si radica presso il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4267 del 2023).
Il TAR confronta quindi il dispositivo della sentenza d’appello n. 3058/2021, che ha accolto l’appello del Comune “sotto il profilo sostanziale”, riducendo l’accoglimento del ricorso di primo grado alla differenza tra quanto già pagato con i mandati del 6.5.1999, rivalutati sino alla data di esecuzione del giudicato, e quanto ancora dovuto.
Secondo il Collegio, tale statuizione ha operato una modifica sostanziale della pronuncia di primo grado, precisando i limiti del giudicato. La successiva sentenza di revocazione n. 2920/2022 ha confermato che la rivalutazione monetaria degli acconti risponde a esigenze di omogeneità del debito di valore, escludendo l’errore di fatto e precisando il trattamento del lordo d’imposta.
Il TAR richiama poi l’orientamento secondo cui il riferimento al contenuto conformativo della motivazione, oltre che al dispositivo, impone di riconoscere la competenza del Consiglio di Stato quando la motivazione d’appello rechi una modificazione sostanziale del dictum, in senso ampliativo o restrittivo, essendo irrilevante il mero arricchimento argomentativo a supporto del medesimo decisum (Cons. Stato, Sez. V, n. 698 del 2022).
Non vale in senso contrario la qualificazione del ricorso come “nuovo giudizio di ottemperanza” relativo alla parte residua del credito: proprio tale parte era desumibile dalle statuizioni del 2021 e del 2022, sicché la sua presentazione avanti al TAR integrerebbe un’elusione della regola di competenza. Il ricorso è pertanto inammissibile per incompetenza funzionale, con nulla sulle spese in assenza di costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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