Notifica PEC errata al difensore impone rinvio al primo giudice (Cons. Stato n. 9585 del 05.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La trasmissione dell’avviso di fissazione dell’udienza a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello del difensore domiciliatario determina una violazione del contraddittorio e integra un error in procedendo che vizia il giudizio di primo grado. Il vizio è rilevabile e comporta l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm. La regola processuale prevale sull’esame del merito, in virtù dell’effetto assorbente del motivo procedurale. Resta ferma la facoltà del giudice di compensare le spese del doppio grado in ragione dell’esito processuale.

Il Fatto

La proprietaria di un fabbricato presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per interventi di nuova costruzione, invocando il combinato disposto degli artt. 4 e 12, comma 4-bis, della legge regionale Campania n. 19/2009. Il Comune negava il titolo in sanatoria per assenza di dimostrazione della c.d. doppia conformità.

Il TAR Campania rigettava il ricorso con sentenza n. 6905/2021, rilevando il difetto di prova della doppia conformità, l’anteriorità dell’intervento rispetto al “Piano casa” e la non contiguità dei lotti. La ricorrente proponeva appello articolando tre motivi, il primo dei quali di natura esclusivamente procedurale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il primo motivo, che investe lo svolgimento dell’udienza straordinaria di smaltimento del 27 ottobre 2021 davanti al giudice di primo grado. L’appellante deduce che l’avviso di fissazione dell’udienza è stato trasmesso a un indirizzo PEC inesistente, diverso da quello risultante dai registri di giustizia e dall’albo forense.

Il Consiglio di Stato dispone istruttoria con ordinanza n. 6564 del 2025, acquisendo dagli uffici di segreteria del TAR l’avviso di fissazione effettivamente inviato. L’accertamento conferma la trasmissione dell’avviso presso un indirizzo telematico diverso da quello del difensore domiciliatario.

Tale accertamento integra un errore procedurale che ha impedito l’effettivo esercizio del diritto di difesa e la piena esplicazione del contraddittorio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 6607 del 4.10.2021, a conferma dell’orientamento secondo cui la notifica irrituale dell’avviso d’udienza vizia il procedimento.

Il vizio assume carattere assorbente: il giudice di appello non esamina gli ulteriori motivi, di merito, relativi all’affidamento e all’istruttoria comunale sulla domanda di sanatoria. La conseguenza processuale è l’annullamento della sentenza appellata con rinvio al primo giudice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 cod. proc. amm.

Le spese del doppio grado di giudizio sono compensate in ragione dell’esito processuale. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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